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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32949/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la convalida del sequestro probatorio: si censura l'applicazione dell'art. 697 c.p. per la detenzione, senza denuncia, di una "spingarda" ad avancarica ritenuta arma antica, sostenendo che le modifiche normative (art. 10 legge 110/1975 e d.m. 14/04/1982) limitano l'obbligo di denuncia per i titolari di licenza di collezione ai soli "mutamenti sostanziali" e che l'inserimento dell'arma non costituisce tale mutamento; inoltre si contesta la sussistenza del reato ex art. 20 legge 110/1975 relativa alle modalità di custodia, dato che le armi erano custodite in ambiente protetto da antifurto e videosorveglianza e le modalità di custodia delle armi non in collezione non possono essere automaticamente estese a quelle in collezione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte in cui riteneva configurabile il fumus della contravvenzione ex art. 697 c.p., perché il ricorrente era titolare della licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare e l'acquisizione della "spingarda" aveva modificato solo il numero delle armi, non la natura della collezione (quindi non costituiva "cambiamento sostanziale" soggetto all'obbligo di denuncia). Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa al reato ex art. 20 legge 110/1975 (custodia), poiché il Tribunale aveva motivato in modo coerente e adeguato il mancato rispetto delle prescrizioni di custodia (arma riposta in mobile non idoneo, locale privo di antifurto funzionante e senza porta blindata). Di conseguenza il sequestro permaneva per le ragioni connesse all'art. 20 e la restituzione dell'arma non è stata disposta.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Contravvenzione per detenzione, in assenza di denuncia, di armi ad avancarica o fabbricate anteriormente al 1890; applicabile solo se manca la deroga prevista per armi antiche/collezioni quando ricorre licenza di collezione o non vi è cambiamento sostanziale.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10

    Disciplina l'autorizzazione alla detenzione e alla collezione; comma 6 e segg. prevedono misure di custodia e l'obbligo di denuncia dei cambiamenti "sostanziali" per titolari di licenza di collezione; la norma è interpretata nel senso che i cambiamenti sostanziali sono quelli che mutano la natura della collezione (es. da armi corte ad armi lunghe o da artistiche ad antiche), non il mero incremento numerico.

  • d.m. 14 aprile 1982

    Regolamenta la detenzione di armi antiche, artistiche o rare: obbligo di denuncia per detenzioni fino a otto esemplari, licenza permanente per collezioni oltre otto, obbligo di denunzia dei cambiamenti sostanziali annotati sulla licenza (art. 11) e disciplina le misure di custodia.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2 e 7) e R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Norme richiamate a titolo storico/interpretativo: detenzione di armi comuni da sparo senza denuncia integra specifici delitti previsti dalla normativa in materia di armi; il T.U.L.P.S. disciplina le denunce all'Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 38 e 39).

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 20

    Impone l'obbligo generale di diligenza nella custodia delle armi a chiunque le detenga e, per i titolari di autorizzazioni alla collezione, l'obbligo specifico di adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza; la violazione può integrare reato.

Massime di principio

  • Il titolare di licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare deve denunciare solo i "cambiamenti sostanziali" della collezione: il mero incremento numerico, se non altera la natura della collezione, non costituisce di per sé obbligo di denuncia ai fini dell'art. 697 c.p.
  • La qualificazione dell'arma come "antica" sottrae l'oggetto alla nozione di arma comune da sparo ai fini del reato più grave, ma non esime dall'osservanza degli obblighi specifici di custodia previsti per le collezioni.
  • La violazione delle prescrizioni di custodia (mancato antifurto funzionante, locale non idoneo, ripostiglio non sicuro) può legittimare il sequestro e l'addebito ex art. 20 legge 110/1975 anche se l'arma è parte di una collezione regolarmente autorizzata.
  • In cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio il sindacato è limitato a questioni di diritto o a vizi motivazionali gravi; la mera contestazione della logica motivazionale del giudice di merito è spesso inammissibile se la motivazione risulta coerente e completa.
  • In casi analoghi procedere a fornire documentazione chiara sulla natura dell'arma (antica/artistica), la licenza di collezione e le specifiche misure di custodia adottate è essenziale per ottenere la restituzione o l'annullamento del sequestro.

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