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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40028/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per gravi indizi di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e vari reati 'fine' (estorsioni, rapina, imposizioni commerciali, incendi dolosi, fittizia intestazione di impresa). Il ricorrente censura: inesistenza di un'associazione mafiosa unitaria o di una continuità storica; insufficienza e contraddittorietà della motivazione su partecipazione stabile del Lombardi al sodalizio (basata su rapporti di parentela, captazioni e ruolo nella società Marittica); errata qualificazione giuridica di singoli episodi (richiesta di riqualificazione in reati diversi o meno gravi); contestazione della fittizietà della titolarità societaria e della interpretazione delle intercettazioni; e infine sostenuto superamento delle presunzioni cautelari per decorso del tempo ai sensi dell'art. 275 co.3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di associazione mafiosa e della partecipazione stabile del ricorrente, valorizzando intercettazioni, denunce delle vittime, il controllo reale dell'attività commerciale (Marittica) tramite prestanome e la serie di reati scopo che dimostrano metodo e progetto criminoso. La Corte ha confermato la possibile qualificazione della fattispecie come associazione di tipo mafioso anche se 'neo-formazione' o 'mafia atipica', purché emerga l'uso del metodo mafioso e la capacità di intimidazione/assoggettamento. Ha altresì ritenuto legittime le ricostruzioni sui reati fine (estorsioni, rapina, imposizioni commerciali) e ha escluso le riqualificazioni prospettate dalla difesa. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui le presunzioni di pericolosità (art.275, comma 3 c.p.p.) non risultano superate, considerata la perdurante operatività del sodalizio e i recenti comportamenti del ricorrente (es. organizzazione della latitanza del padre, ruolo nel 'battesimo-summit'). Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della misura cautelare e la condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato è stato interpretato in modo estensivo: integra anche le 'neo-formazioni' o 'mafie atipiche' se è dimostrato l'uso del metodo mafioso e la capacità di produrre assoggettamento/omertà. Non è necessario che l'organizzazione abbia la struttura numericamente estesa delle mafie 'storiche', ma deve essere dimostrabile la forza intimidatrice e l'organizzazione interna (ruoli, regole, gerarchie).

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Le presunzioni di pericolosità connesse ai titoli di reato (anche associazione mafiosa) non sono automaticamente superate dal decorso del tempo; possono rimanere attuali se persistono elementi di operatività o indizi recenti che dimostrano la pericolosità e la continuità dell'apporto del soggetto al sodalizio.

  • art. 513-bis cod. pen.

    La Corte distingue nettamente il delitto di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia dall'estorsione: beni giuridici diversi e possibilità di concorso formale. La riqualificazione in 513-bis non è automatica quando sussistono gli elementi tipici dell'estorsione o della rapina.

  • art. 393 cod. pen.

    L'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l'agente potesse, in astratto, rivolgersi al giudice per ottenere ciò che pretendeva; se l'azione è violenta e non riconducibile a un regolamento contrattuale o a un diritto reclamabile giudizialmente, la fattispecie non è applicabile e resta quella di estorsione o rapina.

  • art. 629 cod. pen. (rapina)

    La rapina è riconosciuta come reato autonomo con l'elemento dell'appropriazione mediante violenza; può concorrere con altri reati se presenti i relativi elementi, e la sua qualificazione è coerente con la ricostruzione fattuale contenuta nelle intercettazioni e nelle denunce.

  • artt. 512-bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen. (dedotti dalla difesa)

    I motivi che invocavano la falsa applicazione o la prevalenza di tali norme sono stati esaminati e ritenuti infondati dalla Corte alla luce della specifica ricostruzione della fittizia intestazione societaria e della documentazione/intercettazioni; la Corte non ha riconosciuto l'errore di diritto denunciato dalla difesa.

Massime di principio

  • La configurazione di 'associazione di stampo mafioso' non richiede che l'organizzazione sia una 'mafia storica' di grandi dimensioni: anche gruppi più piccoli o 'neo-formazioni' possono essere ricondotti all'art. 416-bis se emergono il metodo mafioso e la capacità di intimidazione/assoggettamento.
  • Il controllo reale di imprese attraverso prestanome o fittizie intestazioni è un elemento probatorio rilevante per dimostrare l'avvalimento del metodo mafioso e la partecipazione al sodalizio, soprattutto se comprovato da intercettazioni e comportamenti coerenti.
  • Singoli reati-scopo (estorsioni, rapine, incendi, imposizioni commerciali) possono costituire indizi gravi e convergenti della partecipazione stabile al sodalizio se inquadrabili in una strategia criminosa unitaria e nel controllo di settori economici locali.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione ex novo delle prove: le censure devono riguardare vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione. Le critiche che propongono una diversa lettura probatoria sono inammissibili se non collegate a un vizio formale della motivazione.
  • Le presunzioni cautelari di pericolosità connesse a reati associativi possono perdurare nonostante il decorso del tempo, se sussistono elementi concreti di attualità dell'operatività del gruppo o comportamenti recenti del singolo che confermano il vincolo associativo.
  • La distinzione tra estorsione e illecita concorrenza con violenza (art. 513-bis) è fondata sui beni giuridici tutelati e sulle modalità con cui la violenza incide: la qualificazione deve seguire la concreta manifestazione della condotta e non può essere banalmente sovrapposta.

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