Cassazione Civile, Ordinanza n. 31644/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2007, emesso per uno specchio d'acqua portuale qualificato come area demaniale in concessione. La società contribuente aveva impugnato l'avviso, ma sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano respinto le sue domande. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre il Comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Successivamente la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando di avere conciliato la controversia mediante pagamento del dovuto e chiedendo l'estinzione del processo con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese, rilevando la notificazione dell'atto di rinuncia e l'assenza di deduzioni del controricorrente. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica estensivamente oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma inseritrice della previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo senza necessità di una decisione sul merito delle censure.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la rinuncia è stata notificata e la parte controricorrente non svolge deduzioni oppositive.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando la controversia viene conciliata e la parte ricorrente rinuncia al ricorso dopo il pagamento del dovuto, il giudizio si chiude per estinzione senza esame dei motivi di impugnazione.
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