Cassazione Penale, Sentenza n. 24557/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2022 che, su appello del Procuratore generale, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato: a) l'assenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/1991; b) che la concessione degli arresti domiciliari da parte della Corte d'appello si fondava non solo sul decorso del tempo ma sulla rideterminazione della pena in secondo grado e su elementi documentali a sostegno del suo percorso rieducativo e del buon comportamento (certificazioni degli educatori del carcere); inoltre il ricorrente contestava che il Tribunale avesse fatto riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico, in realtà non impiegato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale del riesame: la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari non aveva superato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale aveva valorizzato elementi concreti quali la natura e le modalità della commissione dei reati, il ruolo di Romano nell'associazione (fiduciario e partecipante al trasporto di stupefacenti) e la violazione della misura cautelare (rinvenimento di cocaina e bilancino durante gli arresti domiciliari), ritenendo tali elementi idonei a giustificare la custodia in carcere e a escludere l'idoneità del braccialetto elettronico a prevenire la reiterazione criminosa. La Suprema Corte ha rimarcato che il ricorso non ha dimostrato travisamento della prova né lacune logiche nella motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; richiamata come base procedurale per il provvedimento impugnato.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Reati legati al traffico di stupefacenti e all'associazione per delinquere finalizzata al traffico; per l'art. 74 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione all'art. 275 c.p.p., richiedendo elementi concreti per essere superata.
Citata dal ricorrente in ordine a un'aggravante non contestata: la Corte osserva che l'assenza dell'aggravante non è decisiva rispetto alla ricostruzione della pericolosità e delle esigenze cautelari.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di motivazione e valutazione degli elementi nel procedimento cautelare; la Corte valuta che non vi siano lacune o illogicità rispetto a queste disposizioni.
Norma sul giudizio e sulla motivazione nel processo; richiamata nel contesto delle doglianze sul vizio motivazionale.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati, tra cui quelli associativi; la Corte conferma che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione, cessazione dell'attività o prove di affievolimento delle esigenze cautelari).
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Richiama l'inserimento di taluni reati nell'elenco per i quali opera la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari; utilizzata dalla Corte per inquadrare la natura del reato contestato.
Norma che disciplina l'utilizzo di strumenti di controllo come il braccialetto elettronico; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, tale presidio non fosse idoneo a impedire la reiterazione criminosa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione relative a violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che le censure addotte non rientrassero nei limiti del sindacato di legittimità esercitabile sulla motivazione dei giudici di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei termini richiesti ma le doglianze non hanno dimostrato errori logici o di legge.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso presentato non incolpevolmente; la Corte ha ritenuto tuttavia sussistente l'obbligo di versamento per il ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, verifica esclusivamente la completezza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non rientrando nel suo sindacato la rinnovata valutazione delle fonti di prova o della loro attendibilità.
- Per i reati associativi e connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; essa può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la cessazione del legame con l'associazione o un effettivo affievolimento delle esigenze di cautela.
- La concessione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) a seguito di rideterminazione della pena non è di per sé sufficiente a escludere la necessità della custodia in carcere se permangono elementi concreti di pericolosità o se vi è stata violazione della misura.
- La violazione di una misura cautelare (ad es. se l'imputato viene trovato in possesso di droga durante gli arresti domiciliari) costituisce elemento fortemente ostativo alla concessione o al mantenimento di misure alternative ed è idonea a giustificare l'aggravamento della misura cautelare.
- I provvedimenti che ritengono inidoneo il controllo elettronico (braccialetto) devono motivare la mancata efficacia di tale presidio rispetto al rischio di reiterazione; tuttavia la presenza di gravi elementi fattuali può rendere tale presidio insufficiente.
- Se il ricorso è inammissibile perché non dimostra errori di diritto o lacune logiche, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende.
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