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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24557/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 18/03/2022 che, su appello del Procuratore generale, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato: a) l'assenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/1991; b) che la concessione degli arresti domiciliari da parte della Corte d'appello si fondava non solo sul decorso del tempo ma sulla rideterminazione della pena in secondo grado e su elementi documentali a sostegno del suo percorso rieducativo e del buon comportamento (certificazioni degli educatori del carcere); inoltre il ricorrente contestava che il Tribunale avesse fatto riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico, in realtà non impiegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto legittima e logica la motivazione del Tribunale del riesame: la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari non aveva superato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale aveva valorizzato elementi concreti quali la natura e le modalità della commissione dei reati, il ruolo di Romano nell'associazione (fiduciario e partecipante al trasporto di stupefacenti) e la violazione della misura cautelare (rinvenimento di cocaina e bilancino durante gli arresti domiciliari), ritenendo tali elementi idonei a giustificare la custodia in carcere e a escludere l'idoneità del braccialetto elettronico a prevenire la reiterazione criminosa. La Suprema Corte ha rimarcato che il ricorso non ha dimostrato travisamento della prova né lacune logiche nella motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; richiamata come base procedurale per il provvedimento impugnato.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reati legati al traffico di stupefacenti e all'associazione per delinquere finalizzata al traffico; per l'art. 74 opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione all'art. 275 c.p.p., richiedendo elementi concreti per essere superata.

  • art. 7 L. 203/1991

    Citata dal ricorrente in ordine a un'aggravante non contestata: la Corte osserva che l'assenza dell'aggravante non è decisiva rispetto alla ricostruzione della pericolosità e delle esigenze cautelari.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole di motivazione e valutazione degli elementi nel procedimento cautelare; la Corte valuta che non vi siano lacune o illogicità rispetto a queste disposizioni.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio e sulla motivazione nel processo; richiamata nel contesto delle doglianze sul vizio motivazionale.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati, tra cui quelli associativi; la Corte conferma che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti (es. recesso dall'associazione, cessazione dell'attività o prove di affievolimento delle esigenze cautelari).

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiama l'inserimento di taluni reati nell'elenco per i quali opera la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari; utilizzata dalla Corte per inquadrare la natura del reato contestato.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'utilizzo di strumenti di controllo come il braccialetto elettronico; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, tale presidio non fosse idoneo a impedire la reiterazione criminosa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione relative a violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che le censure addotte non rientrassero nei limiti del sindacato di legittimità esercitabile sulla motivazione dei giudici di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei termini richiesti ma le doglianze non hanno dimostrato errori logici o di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso presentato non incolpevolmente; la Corte ha ritenuto tuttavia sussistente l'obbligo di versamento per il ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari, verifica esclusivamente la completezza, la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non rientrando nel suo sindacato la rinnovata valutazione delle fonti di prova o della loro attendibilità.
  • Per i reati associativi e connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare; essa può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la cessazione del legame con l'associazione o un effettivo affievolimento delle esigenze di cautela.
  • La concessione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) a seguito di rideterminazione della pena non è di per sé sufficiente a escludere la necessità della custodia in carcere se permangono elementi concreti di pericolosità o se vi è stata violazione della misura.
  • La violazione di una misura cautelare (ad es. se l'imputato viene trovato in possesso di droga durante gli arresti domiciliari) costituisce elemento fortemente ostativo alla concessione o al mantenimento di misure alternative ed è idonea a giustificare l'aggravamento della misura cautelare.
  • I provvedimenti che ritengono inidoneo il controllo elettronico (braccialetto) devono motivare la mancata efficacia di tale presidio rispetto al rischio di reiterazione; tuttavia la presenza di gravi elementi fattuali può rendere tale presidio insufficiente.
  • Se il ricorso è inammissibile perché non dimostra errori di diritto o lacune logiche, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle ammende.

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