Cassazione Civile, Ordinanza n. 27437/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria ha riclassificato un immobile adibito a struttura sanitaria, confermando la categoria D/4 (case di cura e ospedali con fini di lucro) anziché la categoria B/2 proposta dal contribuente tramite procedura DOCFA (case di cura e ospedali senza scopo di lucro). In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi che la struttura svolgesse attività sanitaria in convenzione con la Regione, a tariffe predeterminate e senza utili, e che l'immobile fosse destinato a finalità coerenti con la vocazione religiosa e solidaristica dell'ente. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la natura di clinica privata e ritenendo irrilevanti le modalità convenzionate e l'eventuale assenza di utili, perché l'attività sarebbe comunque commerciale e produttiva di un utile, anche minimo. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme catastali (R.D. 652/1939 e d.P.R. 1142/1949), sostenendo che la CTR aveva erroneamente identificato il 'fine di lucro' con l'attività commerciale e con il mero conseguimento di ricavi/utile, mentre il requisito sarebbe da escludere quando manchi la distribuzione degli utili e vi sia reimpiego nell'attività; con il secondo motivo ha denunciato motivazione omessa o apparente per non avere la CTR spiegato le ragioni del mantenimento della categoria D/4 e della ritenuta sussistenza del fine di lucro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente. Quanto al primo motivo, ha ribadito che, ai fini del classamento catastale, la verifica del requisito del 'fine di lucro' deve essere condotta in chiave oggettiva, avendo riguardo alle caratteristiche intrinseche e strutturali dell'immobile e alla sua destinazione funzionale, non al mero uso concreto o alla natura non lucrativa del soggetto che lo utilizza. Pur rilevando che la CTR aveva fondato la decisione solo sulla natura commerciale dell'attività svolta, la Corte ha corretto la motivazione ai sensi dell'art. 384, ult. co., c.p.c., osservando che la parte ricorrente non aveva allegato e provato specifiche modifiche strutturali o edilizie idonee a giustificare il passaggio dalla categoria D/4 alla categoria B/2; inoltre, gli elementi richiamati dall'ente (natura religiosa, convenzione con la Regione, regime di costi standard, assenza di utili) non erano decisivi ai fini del classamento. Per questi motivi la decisione di merito è stata confermata e la ricorrente condannata alle spese, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per censurare la violazione di legge nella qualificazione catastale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso che il vizio sussistesse.
art. 36 d.P.R. 546/1992
Richiamato per sostenere l'insufficienza motivazionale della sentenza tributaria regionale.
Richiamato dalla ricorrente a supporto della censura di motivazione/omessa pronuncia.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Norme catastali richiamate per sostenere che la classificazione deve dipendere dal corretto significato di 'scopo di lucro' e 'lucro'.
artt. 5, 6, 7 d.P.R. 1142/1949
Norme catastali richiamate per la distinzione tra le categorie B/2 e D/4.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel classamento catastale degli immobili speciali, la verifica del requisito dello scopo di lucro va compiuta in modo oggettivo, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali del bene, non alla sola attività concretamente svolta né alla natura del soggetto utilizzatore.
- L'appartenenza dell'immobile a una categoria catastale diversa da quella originaria richiede allegazione e prova di mutamenti strutturali o edilizi idonei a incidere sulla sua destinazione funzionale; non sono sufficienti deduzioni generiche sul tipo di attività esercitata.
- La natura non lucrativa dell'ente proprietario o gestore, la convenzione con la pubblica amministrazione e il regime tariffario di costi standard non sono, da soli, elementi decisivi per escludere il fine di lucro ai fini catastali.
- Ai fini della classificazione tra categorie catastali che si distinguono per la presenza o assenza dello scopo di lucro, il dato rilevante non è l'utile in sé, ma la destinazione oggettiva dell'immobile e la sua attitudine produttiva desumibile dalle caratteristiche del bene.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche se la Corte di cassazione ritenga che il percorso argomentativo vada corretto sul piano giuridico.
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