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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07607/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante al difensore di fiducia di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento in materia di protezione internazionale. Il tribunale aveva liquidato euro 350,00, a fronte della maggiore somma richiesta. In sede di opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2005 e 15 d.l. n. 150/2011, il presidente del tribunale aveva ritenuto che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio non potessero retroagire alla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, perché la domanda al COA e quella al magistrato competente sarebbero procedimenti autonomi. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che l’ammissione al beneficio dovesse produrre effetti dalla data di presentazione dell’istanza, e non dalla successiva data del provvedimento di ammissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Ancona in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell’istanza o, nei casi previsti, dal primo atto difensivo con riserva di presentazione della domanda. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2005

    Richiamato come base dell’opposizione avverso la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.l. n. 150/2011

    Richiamato per il rito dell’opposizione relativa alla liquidazione dei compensi nel gratuito patrocinio.

  • art. 126 d.P.R. n. 115/2002

    La domanda è esaminata dal consiglio dell’ordine che, in via anticipata e provvisoria, può ammettere il richiedente se ricorrono i presupposti; se l’istanza è respinta o dichiarata inammissibile, può essere proposta al magistrato competente, che decide con decreto.

  • art. 109 d.P.R. n. 115/2002

    Gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione o pervenimento dell’istanza all’ufficio del magistrato, oppure dal primo atto in cui interviene il difensore se la domanda è riservata e presentata entro venti giorni; la norma è letta come espressione della retroattività degli effetti al momento della richiesta.

  • art. 136 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Veicolo del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno della tutela effettiva dei diritti dell’istante e del difensore nel procedimento di ammissione al patrocinio.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Citatо come esempio di atto rispetto al quale, se la domanda di patrocinio è stata presentata prima del deposito ma la delibera interviene dopo, gli effetti devono considerarsi decorrenti dal deposito dell’atto.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, o dal primo atto difensivo se la domanda è stata riservata, e non dalla data del successivo provvedimento di ammissione.
  • Non è consentito far dipendere la decorrenza del beneficio da un momento successivo alla presentazione della domanda quando il ritardo nell’adozione del provvedimento non è imputabile all’istante, poiché ciò pregiudicherebbe irragionevolmente il diritto di difesa.
  • La procedura di ammissione al patrocinio va letta in modo funzionale alla tutela effettiva del diritto all’assistenza legale, evitando che la separazione tra richiesta al consiglio dell’ordine e decisione del magistrato comporti la perdita del beneficio per atti compiuti dopo la domanda ma prima del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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