Cassazione Penale, Sentenza n. 32920/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, della condanna per lesioni gravi. Le censure dedotte riguardano (i) vizi di motivazione per presunta scarsa valutazione/contraddittorietà delle deposizioni testimoniali e della persona offesa; (ii) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; (iii) errori sulla qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, alla luce della perizia medico-legale e delle versioni contrastanti; (iv) doglianza circa il concorso di persone (ruolo del Farris); (v) irragionevole determinazione della pena, nonostante diverso ruolo dei due imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, ironicamente preclusa in sede di legittimità, e che non emergessero vizi di motivazione idonei a fondare il ricorso. Ha inoltre precisato che, benché la prescrizione del reato maturasse il 12/01/2023 (dopo la sentenza di II grado del 12/12/2022), l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di verificare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'estensione del ricorso per cassazione in ordine alle motivazioni dedotte; i motivi sono stati esaminati nei limiti di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi di vizio motivazionale impugnabile: la Corte ricorda che non è ammissibile in cassazione una mera rivalutazione del significato della prova
Principi generali in materia di determinazione della pena; la Corte rinvia alla discrezionalità del giudice di merito nella fissazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze
Regola la dichiarazione delle cause di non punibilità sopravvenute; la Corte osserva che tale accertamento non può essere compiuto se il ricorso è inammissibile
art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norme utili al calcolo del termine di prescrizione: applicando tali articoli e computando sospensioni processuali, la prescrizione sarebbe maturata il 12/01/2023
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
Norma procedurale relativa alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; richiamata per l'ammissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Dispone le condanne alle spese in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione globale della prova: le censure devono evidenziare vizi di motivazione specifici, non una semplice contrapposizione delle risultanze probatorie
- Per essere ammissibile il motivo che denuncia travisamento della prova dichiarativa occorre dimostrare una difformità palese e non opinabile tra il senso intrinseco della dichiarazione e quanto il giudice ne abbia riferito
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la censura sulla congruità della pena in sede di legittimità è ammissibile solo se emerge arbitrarietà o illogicità palese
- Se la prescrizione del reato matura dopo la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può dichiararla solo se il ricorso è ammissibile e quindi il giudizio di legittimità si forma; l'inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento d'ufficio della causa di non punibilità sopravvenuta
- Quando il Pubblico Ministero in sede di Cassazione conclude per l'annullamento per prescrizione, ciò non determina automaticamente la declaratoria se il ricorso è inammissibile: la regolarità procedurale e l'ammissibilità del rimedio sono condizioni preliminari
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