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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34576/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., sostenendo che tale strumento è stato usato impropriamente per trasformare il processo in uno strumento di indagine e per dilatare i termini, contrariamente allo spirito della riforma Cartabia; inoltre deduce che il processo risultava già dettagliatamente calendarizzato e pertanto non richiedeva sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure proposte fossero esclusivamente di merito e generiche, non contenessero vizio di diritto né vizio di motivazione idoneo a fondare il gravame. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto motivato e congruo, avendo il giudice di merito valutato la complessità del giudizio nella sua interezza (più imputati, contestazioni relative a reati ex art. 416-bis) e il carico di lavoro e la laboriosità dell'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non essendo la decisione idonea a disporre la rimessione in libertà, la cancelleria è stata incaricata di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità: la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego di tale istituto poiché il giudice di merito ha valutato la complessità del procedimento nella sua globalità (numero degli imputati, gravità e articolazione delle contestazioni) e ha motivato la prognosi di rilevante attività istruttoria da compiere.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza: la Corte non ha rilevato violazioni nella pronuncia del giudice di merito rispetto a tale disposizione, ritenendo che non sia stata data un'interpretazione contraria alla legge.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sui motivi di cassazione ammessi: applicata per escludere l'ammissibilità del ricorso quando le censure sono esclusivamente di merito e non deducono specifiche violazioni di legge o vizi logico-giuridici della motivazione.

  • art. 192, cod. proc. pen.

    Principi di valutazione della prova: la Corte ha ritenuto assente qualsiasi illogicità manifesta o violazione dei criteri di valutazione della prova richiamati da tale articolo nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Reato citato nelle contestazioni: la presenza di plurime imputazioni per reati associativi ex art. 416-bis è stata valorizzata dal giudice di merito quale elemento a sostegno della complessità del procedimento e della necessità, a livello prognostico, di una istruttoria più laboriosa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Disposizione sull'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà: la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare valutazioni di merito o riconsiderare il confronto probatorio: i ricorsi che si limitano a contestare l'apprezzamento dei fatti dal giudice di merito sono, di norma, inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Per impugnare con successo la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 304, comma 2, è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio manifesto nella motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta o inosservanza di regole processuali), non limitandosi a sostenere la mera improprietà o ingiustizia dell'uso dello strumento.
  • La valutazione della "complessità" del processo spetta al giudice di merito e gode di ampia discrezionalità se correttamente motivata: la presenza di più imputati, contestazioni complesse (es. 416-bis) e un prevedibile carico istruttorio sono fattori che giustificano la sospensione.
  • Se il processo è già calendarizzato, chi impugna deve fornire elementi concreti che provino l'assenza di effetti impeditivi o la palese superfluità della sospensione, oppure dimostrare che il giudice di merito ha travisato o omesso fatti rilevanti.
  • Nella redazione del ricorso per cassazione è fondamentale indicare specifiche norme violate, spiegare il rapporto logico tra fatti e norme e proporre un'interpretazione giuridica alternativa; censure vaghe o generiche sono facilmente dichiarate inammissibili.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità manifesta o infondata: la decisione qui ha ordinato il pagamento di spese e di una somma a titolo di ammenda.
  • Qualora la decisione impugnata non determini la rimessione in libertà, è prassi la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini del mantenimento o modifica dello stato detentivo, come previsto dalle disposizioni attuative.

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