Cassazione Penale, Sentenza n. 49602/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina del 9/03/2022 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato richiamato dall'art. 74 D.P.R. 309/1990. Il pubblico ministero sosteneva che l'intensità e la frequenza dei contatti tra l'indagato e i vertici dell'organizzazione dimostravano la sua partecipazione alla struttura associativa (anche in quanto "acquirente abituale"), e quindi chiedeva la cassazione dell'ordinanza del riesame
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato la sua decisione sulla base delle intercettazioni (un unico tentativo di acquisto nel periodo considerato) e che il pubblico ministero, pur richiamando la possibilità che l'acquirente abituale sia partecipe dell'associazione, non abbia indicato né allegato elementi probatori ulteriori che avrebbero dovuto essere valutati dalla corte di merito. In mancanza della specificazione e produzione degli atti necessari a dimostrare il travisamento della prova per omissione, il ricorso si è risolto in inammissibile.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimento alla normativa sugli stupefacenti quale titolo della contestazione; la Corte non discute il merito della qualificazione associativa perché decide l'inammissibilità del ricorso per vizi formali e di specificazione probatoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla esposizione del motivo nel ricorso; la Corte segnala che il ricorso è stato formulato entro i limiti di sintesi richiesti ma resta comunque eccessivamente generico.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio per travisamento della prova per omissione come motivo di ricorso in Cassazione: la Corte ricorda che chi lo deduce deve indicare e allegare gli atti o elementi probatori omessi, pena l'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sent. n. 8610/2020; Sez. 2, Sent. n. 25315/2012)
Richiamate per chiarire i limiti del ricorso per travisamento/omissione e per la nozione, nella giurisprudenza, dell'acquirente abituale quale possibile partecipe dell'associazione; la Corte osserva però che il PM non ha indicato quali ulteriori elementi concreti avrebbero dovuto modificare la valutazione del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- La custodia cautelare per associazione finalizzata allo spaccio richiede gravi indizi di stabile inserimento nell'organizzazione; contatti occasionali o un singolo tentativo di acquisto non sono di per sé sufficienti.
- La qualifica di "acquirente abituale" può integrare la partecipazione all'associazione, ma occorrono elementi concreti e specifici (frequenza, modalità di approvvigionamento, ruolo continuativo) esplicitamente valutati nel provvedimento.
- In Cassazione chi denuncia travisamento della prova per omissione deve indicare e produrre gli elementi probatori non valutati: la mancata indicazione/produzione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Ricorsi generici che non specificano i punti critici della motivazione del giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili; è necessario illustrare in modo puntuale perché le conclusioni del giudice a quo sarebbero illogiche o incomplete.
- Nella valutazione delle intercettazioni occorre collegare temporalmente e sostanzialmente le conversazioni agli elementi che denotano stabilità di rapporti criminali: singoli eventi isolati perdono valore probatorio rispetto alla prova di associazione.
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