Cassazione Penale, Ordinanza n. 28245/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e soprattutto aspecifico, perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che la condanna fosse stata pronunciata nonostante l'insufficienza delle fonti probatorie. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limitava a riproporre censure già sollevate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, che aveva invece indicato plurimi elementi probatori a sostegno della sussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo del delitto contestato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa anche come assenza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La Corte richiama la motivazione di merito che aveva ritenuto provati sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo del delitto di ricettazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo non richiede solo chiarezza formale, ma anche una reale correlazione critica tra le ragioni della decisione e le ragioni dell'impugnazione.
- Quando la sentenza di merito ha argomentato in modo completo sulla prova della responsabilità, la mera contestazione dell'insufficienza probatoria, priva di confronto con gli elementi valorizzati dal giudice, integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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