Cassazione Penale, Sentenza n. 26440/2022 del 08/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (presunta mancanza di consapevolezza nell'avere reso una falsa dichiarazione), e contesta inoltre la offensività del fatto o l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riaffermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione resa dall'indagato alla polizia giudiziaria (interrogata su delega del PM) in ordine ai precedenti penali: il soggetto può rifiutarsi di rispondere, ma se dichiara un fatto contrario al vero integra il reato. La Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la consapevolezza della ricorrente, rilevando che ella in realtà stava scontando due condanne in affidamento in prova e che stessa ammise la persistenza della misura alternativa (il periodo di prova si sarebbe concluso otto giorni dopo l'interrogatorio). La censura sulla non offensività o sulla tenuità è stata ritenuta infondata e, in parte, inedita (in appello la difesa aveva espressamente rinunciato a invocare l'art. 131-bis). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che costituisce reato la falsa attestazione resa dall'indagato alla polizia giudiziaria su delega del PM circa l'assenza di precedenti; il diritto a non rispondere sussiste, ma se si risponde falsamente ricorre il reato.
art. 66, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che l'obbligo di risposta è limitato alle generalità e all'identificazione, ma ciò non esclude la rilevanza penale di una falsa dichiarazione volontaria su precedenti penali.
art. 21 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma che disciplina la dichiarazione relativa ai precedenti penali; la Corte precisa che la possibilità normativa di non dover rispondere non impedisce la configurabilità del reato se si risponde falsamente.
La Corte osserva che la particolare tenuità della fattispecie non è stata invocata in appello (rinuncia espressa) e che, inoltre, il motivo in cassazione è generico e non indica elementi concreti per qualificare la condotta come di particolare tenuità.
art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti (mode procedurali adottate dalla Corte).
Massime di principio
- Una falsa dichiarazione resa alla polizia giudiziaria su delega del PM circa l'assenza di precedenti penali può integrare il reato di cui all'art. 495 cod. pen.: l'interessato può rifiutare di rispondere, ma se risponde falsamente è penalmente responsabile.
- L'elemento soggettivo (consapevolezza del falsum) può essere desunto da circostanze concrete circostanziate (es. essere in corso di esecuzione di condanne, dichiarazioni sull'esistenza di misure alternative), e la mancanza di una convincente spiegazione alternativa rende infondata la censura sulla colpevolezza.
- La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) deve essere tempestivamente e specificamente sollevata nei gradi procedurali opportuni; se rinunciata o non adeguatamente motivata, la questione è inammissibile in sede di legittimità.
- Motivazioni della sentenza di merito ben argomentate e fondate su elementi probatori concreti rendono il ricorso per cassazione inammissibile quando si limiti a contestazioni generiche o a censure non specificamente sviluppate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) ritenute equo dal giudice.
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