Cassazione Civile, Ordinanza n. 11923/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un lavoratore, della decisione della Corte d'appello che aveva confermato la legittimità del termine apposto a un contratto di lavoro stipulato il 1° marzo 2014 con una società di servizi riabilitativi. Secondo i giudici di merito, la società operava in regime di preaccreditamento, in attesa dell’accreditamento istituzionale e nell’ambito di una temporaneità collegata a una procedura amministrativa e a un bando cui aveva aderito per svolgere il servizio in via provvisoria, anche in pendenza di un giudizio amministrativo. La Corte di merito aveva inoltre valorizzato un verbale sindacale del 24 febbraio 2014, nel quale le organizzazioni sindacali avevano riconosciuto le ragioni delle assunzioni a termine, e aveva ritenuto infondata la censura relativa al Documento di Valutazione dei Rischi, ritenuto redatto prima delle assunzioni. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, oltre a violazione di varie norme sul contratto a termine, sul processo e sulla sicurezza sul lavoro, con specifico richiamo alla tardività del DVR; (2) omessa/erronea motivazione e violazione della disciplina collettiva del personale dei centri di riabilitazione, contestando l’interpretazione del verbale sindacale; (3) violazione dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 e errata valutazione delle ragioni giustificative del termine, sostenendo che le condizioni di accreditamento fossero stabili e consentissero assunzioni a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché cumulava plurime censure eterogenee sotto un’unica rubrica normativa, in violazione del requisito di chiarezza del ricorso per cassazione, e perché denunciava un vizio di motivazione non più deducibile nei termini prospettati, essendo censurabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; ha inoltre osservato che la questione sul DVR era stata comunque espressamente esaminata dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa interpretazione del verbale sindacale e quindi a sollecitare una rivalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità, oltre a difettare di coerente specificazione delle violazioni di legge denunciate. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché contestava ancora una volta apprezzamenti di fatto e valutazioni riservate al giudice di merito circa la sussistenza delle ragioni temporanee giustificative dell’apposizione del termine. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sul contratto a termine; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le doglianze che investono valutazioni di fatto.
richiamato nel primo motivo; la Corte non ne effettua una specifica applicazione decisoria, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura cumulativa.
art. 17 d.lgs. n. 101/2008, comma 1
richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme sulla sicurezza sul lavoro; la censura è dichiarata inammissibile senza esame di merito.
art. 28 d.lgs. n. 101/2008, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f)
richiamato nel primo motivo in relazione al DVR; la Corte osserva solo che la sentenza impugnata aveva espressamente affrontato la questione della tempestività del documento.
art. 22 CCNL Personale Dipendente Centri Riabilitazione
richiamato nel secondo motivo per contestare l’interpretazione del verbale sindacale; la censura è ritenuta inammissibile perché attiene a una valutazione di merito.
art. 24 CCNL Personale Dipendente Centri Riabilitazione
richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 22 CCNL; la Corte non procede a una diversa interpretazione della disciplina collettiva.
richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta illegittimità del termine; la Corte ritiene la censura volta a sovrapporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte afferma che, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in senso restrittivo secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo più censure eterogenee senza distinguere chiaramente i singoli punti della decisione investiti, perché ciò contrasta con il requisito di specificità e chiarezza del mezzo di impugnazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentito denunciare la semplice insufficienza della motivazione.
- La censura che miri a ottenere in cassazione una diversa interpretazione di documenti, verbali o clausole contrattuali, quando la questione è stata già risolta dal giudice di merito con apprezzamento non illogico, è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto.
- Le contestazioni sulla sussistenza delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro attengono, di regola, ad accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione esistente e non apparente.
- Quando la sentenza impugnata abbia espressamente esaminato una questione di fatto o documentale, non può prospettarsi utilmente in cassazione un’omissione di pronuncia o di valutazione solo perché il ricorrente non condivida l’esito dell’apprezzamento compiuto.
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