Cassazione Penale, Sentenza n. 35627/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato assolto dal Tribunale di Vasto, con sentenza del 19 dicembre 2025, dal reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi sovrapponibili, vizio di motivazione. Ha contestato che la valutazione dell’assenza di un danno concreto e significativo fosse apodittica e fondata su analisi di campioni senza indicazioni sulla data del prelievo né sul collegamento con gli scarichi accertati il 17 gennaio 2023; ha rilevato che non erano state valutate le modalità della condotta in rapporto al danno o al pericolo per il bene tutelato; ha censurato la valorizzazione dell’interruzione dell’autolavaggio al momento del controllo senza considerare che fosse stata imposta dagli organi accertatori, e non spontanea; infine, ha lamentato l’insufficiente motivazione sul requisito della non abitualità, tenuto conto di una precedente condotta omogenea, accertata dal 20 marzo all’8 aprile 2019 e definita con sentenza n. 111/2022 per la stessa causa di non punibilità, nonché della riconosciuta continuazione tra i fatti. Il Tribunale aveva inoltre menzionato l’istanza di autorizzazione presentata il 19 marzo 2019 e l’autorizzazione rilasciata il 31 ottobre 2025.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha rilevato che la motivazione sulla particolare tenuità era carente: le analisi dei campioni non erano riferibili con sufficiente affidabilità ai fatti del gennaio 2023, poiché non era indicata la data dei prelievi né il nesso con gli scarichi contestati; le modalità della condotta, pur descritte, non erano state valutate rispetto ai loro effetti sul bene tutelato in termini di danno o pericolo; l’interruzione degli scarichi al controllo era stata valorizzata senza confrontarsi con il suo carattere imposto; e mancava una spiegazione concreta del perché la pluralità di condotte omogenee, pur in continuazione, non integrasse abitualità. Il nuovo giudizio dovrà quindi rivalutare la sussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis c.p. La parte del dispositivo disponibile nel testo indica l’annullamento con rinvio, senza specificare ulteriormente il giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006
Il Tribunale di Vasto, riconosciuto consumato il reato in rubrica nei suoi profili, oggettivo e psicologico, ha dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La Corte prende atto che il reato contestato è stato riconosciuto integrato nei suoi elementi oggettivo e psicologico; il ricorso riguarda la motivazione sulla causa di non punibilità, non la sussistenza del reato.
art. 124, comma 1, d.lgs. 152/2006
In particolare, la sentenza ha evidenziato che l'istruttoria non aveva provato che la condotta contestata avesse provocato un evento concreto e significativo, in ragione del fatto che: a) l'imputato, al momento del controllo del 17/1/2023, aveva bloccato immediatamente l'attività di autolavaggio, e così lo sversamento diretto delle acque reflue industriali nell'impianto fognario;
La disposizione individua il quadro della condotta di scarico contestata; la decisione di cassazione non ne rivede la configurabilità, ma esamina l’adeguatezza della motivazione con cui è stata riconosciuta la particolare tenuità.
In primo luogo, con riguardo alla valutazione dell'esiguità del danno e del pericolo, che concorre ad individuare un'offesa di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen., questa è stata riconosciuta alla luce di un dato non pertinente, quale l'esito delle analisi eseguite sui campioni prodotte al momento dell'istanza di autorizzazione
La particolare tenuità richiede una valutazione concreta dell’esiguità del danno o del pericolo, riferita ai fatti oggetto del giudizio e fondata su elementi temporalmente e logicamente pertinenti. Devono inoltre essere esaminate le modalità della condotta e la non abitualità; l’eventuale continuazione non esclude automaticamente la causa di non punibilità, ma la sua compatibilità va motivata in concreto.
Massime di principio
- La valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo ai fini dell’art. 131-bis c.p. deve fondarsi su elementi attendibilmente riferibili al fatto e al momento della sua consumazione; dati relativi a campioni di cui non siano chiariti epoca e collegamento con la condotta contestata non costituiscono, senza adeguata spiegazione, una base motivazionale pertinente.
- Per applicare l’art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare le modalità della condotta anche in rapporto ai riflessi sul bene giuridico tutelato, in termini di danno o pericolo; la mera descrizione della condotta non sostituisce tale valutazione.
- Una condotta successiva al reato può essere considerata nella valutazione della particolare tenuità, ma il giudice deve confrontarsi con la sua natura non spontanea, quando risulti imposta dagli organi accertatori, e spiegare perché essa assuma comunque rilievo favorevole.
- La continuazione tra fatti illeciti non esclude in astratto l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.; tuttavia, quando risultano condotte omogenee reiterate, il giudice deve motivare in concreto perché il comportamento possa essere ritenuto non abituale.
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