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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01486/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società operante in più strutture assistenziali, nell’ambito della quale la datrice di lavoro aveva delimitato la platea dei licenziandi ai dipendenti addetti a una specifica RSA, facendo leva sulla più agevole e comoda raggiungibilità del luogo di lavoro e, in sostanza, sulla residenza o domicilio dei lavoratori rispetto alle diverse sedi aziendali. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittimi i licenziamenti perché il criterio effettivamente utilizzato era quello della vicinanza della residenza al luogo di lavoro, criterio non oggettivo e non coerente con l’obbligo di selezione secondo esigenze tecnico-produttive e professionalità fungibili. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso il criterio selettivo con il suo fondamento giustificativo, aveva trascurato la motivazione contenuta nella comunicazione di avvio della procedura e aveva erroneamente escluso che la residenza potesse rilevare quale criterio; inoltre lamentava una cattiva applicazione della disciplina rispetto ad alcuni specifici lavoratori. Con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, e cioè l’offerta ai lavoratori di trasferimento volontario presso altre RSA presenti sul territorio regionale e nazionale. La Cassazione ha ritenuto che i motivi non cogliessero nel segno, perché la decisione di merito era conforme al consolidato orientamento secondo cui la delimitazione della platea dei licenziabili è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente indicate nella comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e se, comunque, i lavoratori interessati non siano fungibili con altri addetti a diverse unità produttive; nel caso concreto, le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l’interpretazione della comunicazione datoriale e la valutazione di merito sul carattere oggettivo del criterio adottato, attività non sindacabili in cassazione. Quanto al dedotto omesso esame, la Corte ha osservato che l’offerta di trasferimento volontario era stata invece specificamente considerata dalla sentenza impugnata, sicché il vizio non era configurabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la statuizione di illegittimità dei licenziamenti collettivi e, quindi, la condanna della società alla reintegrazione dei lavoratori e al pagamento dell’indennità già liquidata nei gradi di merito, oltre alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato dovuto. La Corte ha ribadito che la limitazione della platea dei licenziandi non può dipendere da un criterio meramente territoriale o dalla sola residenza/domicilio dei dipendenti, se non coerentemente ancorata a oggettive esigenze aziendali e alla verificata non fungibilità delle professionalità coinvolte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in via generale, avuto riguardo al complesso aziendale; la limitazione della platea a una singola unità o reparto è possibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative e se la scelta è coerente con la professionalità e la fungibilità dei lavoratori.

  • art. 4, comma 3, L. n. 223/1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni della riduzione di personale e quelle che giustificano l’eventuale delimitazione territoriale o settoriale della platea, così da consentire il controllo sindacale sull’effettiva necessità dei licenziamenti.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    La declaratoria di illegittimità dei licenziamenti ha comportato la tutela reintegratoria e il risarcimento nei limiti previsti dalla norma, come applicata dalla Corte d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per contestare la mera valutazione di merito o l’interpretazione del contenuto fattuale della comunicazione datoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulti comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata; non è deducibile una diversa lettura delle risultanze di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, ricorrevano i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto la disciplina richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la regola è la comparazione dei lavoratori sull’intero complesso aziendale; la limitazione a un reparto, sede o unità produttiva è lecita solo se il datore di lavoro dimostra oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative che la giustificano.
  • La comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 deve contenere indicazioni specifiche e verificabili sulle ragioni della delimitazione della platea dei licenziandi; una motivazione generica o non coerente con il criterio poi applicato espone il recesso all’illegittimità.
  • In materia di licenziamento collettivo, non è legittimo fondare la selezione dei lavoratori esclusivamente sulla residenza o sulla distanza dalla sede, se tale elemento non sia traduzione di un’esigenza aziendale oggettiva e non venga verificata la fungibilità professionale con altri dipendenti di reparti o sedi diverse.
  • Le ragioni inerenti ai possibili costi di trasferimento o all’assetto territoriale delle sedi, di per sé, non escludono la comparazione con lavoratori di pari professionalità addetti ad altre unità; la disciplina mira a minimizzare l’impatto sociale della ristrutturazione, non a tutelare prioritariamente l’organizzazione statica dell’impresa.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito, né il vizio di omesso esame è configurabile quando il fatto dedotto sia stato comunque valutato dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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