Sentenza n. 731/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 351 del 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di non ammissibilità alle agevolazioni previste dall’avviso pubblico “Sostegno alle imprese dell’Informazione locale”, relativa all’ambito della stampa quotidiana cartacea
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione al contributo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico, della determinazione regionale attuativa e della legge regionale del Molise n. 11/2015, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e difetto di motivazione. Secondo l’appellante, l’amministrazione avrebbe introdotto requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’avviso, quali una determinata tiratura, foliazione, presenza in edicola e vendita di copie, senza quantificarli né indicarli nella lex specialis. La società ha inoltre sostenuto di possedere i requisiti espressamente richiesti, tra cui l’operatività nel territorio regionale, l’iscrizione al Registro delle imprese, l’attività da almeno tre anni, l’appartenenza al settore della stampa quotidiana cartacea e l’impiego di almeno quattro giornalisti o pubblicisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 64 c.p.a., per avere il TAR omesso di considerare le prove documentali offerte dalla ricorrente senza motivare tale omissione, nonché l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla Regione per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR Molise. L’eccezione relativa alla tardiva produzione documentale della Regione è stata ritenuta irrilevante, poiché la ragione della non ammissibilità emergeva già dagli atti depositati in primo grado e, in particolare, dal provvedimento impugnato. L’amministrazione aveva accertato che la testata era reperibile soltanto in due edicole su oltre centocinquanta presenti sul territorio regionale, aveva una tiratura giornaliera complessiva di ventiquattro copie, un numero esiguo di copie vendute e una foliazione di sole due pagine. Le verifiche dirette effettuate dal RUP in diverse edicole avevano confermato l’assenza della testata dalla rete di vendita. Il giudice ha ritenuto che, dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 dell’avviso, l’obbligo di mettere a disposizione spazi gratuiti per campagne di comunicazione istituzionale sul Covid-19 presupponesse logicamente che la testata fosse effettivamente attiva e regolarmente diffusa sul mercato, così da poter raggiungere una platea di lettori e realizzare l’interesse pubblico perseguito dall’avviso. Non è stata quindi ritenuta illegittima l’applicazione del requisito sostanziale della regolare diffusione della stampa cartacea, anche se non espresso attraverso una soglia numerica nella lex specialis, poiché esso derivava dalla finalità stessa della misura e dalla funzione sociale dell’attività di informazione diretta al pubblico. La limitata reperibilità della testata dimostrava l’assenza di tale requisito e impediva l’effettiva partecipazione alla campagna istituzionale. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che alla tiratura cartacea potesse essere sommata quella online, poiché l’avviso distingueva espressamente l’ambito della stampa cartacea da quello delle testate giornalistiche online e la società aveva partecipato per il solo ambito cartaceo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Avviso pubblico “Sostegno alle imprese dell’Informazione locale”
messa “a disposizione di spazi gratuiti per campagne di comunicazione istituzionale su temi inerenti al Covid-19”
L’obbligo di mettere a disposizione spazi per la comunicazione istituzionale presuppone che l’impresa editoriale sia effettivamente attiva e regolarmente presente sul mercato, in modo da poter raggiungere una platea di lettori e realizzare l’interesse pubblico dell’avviso.
artt. 1 e 4 dell’Avviso pubblico “Sostegno alle imprese dell’Informazione locale”
Il combinato disposto delle disposizioni rende rilevante, ai fini dell’accesso al contributo, la concreta idoneità della testata cartacea a diffondere regolarmente i messaggi istituzionali sul territorio.
legge regionale del Molise n. 11/2015
La legge regionale costituisce, insieme all’avviso, la disciplina dei requisiti delle imprese dell’informazione ammesse alla misura; la decisione non ne specifica ulteriormente le singole disposizioni interpretate.
La censura relativa all’omessa valutazione delle prove non è stata ritenuta idonea a superare gli accertamenti posti a fondamento della non ammissibilità.
L’eccezione sull’inutilizzabilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello è stata ritenuta irrilevante, perché la decisione poteva fondarsi sugli atti già presenti nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico finanzia la diffusione di campagne istituzionali attraverso testate giornalistiche cartacee, il requisito della concreta e regolare diffusione sul territorio può essere ricavato dalla finalità della misura e dall’obbligo di mettere a disposizione spazi destinati a raggiungere il pubblico, anche se la lex specialis non stabilisce una soglia numerica espressa di tiratura o di distribuzione.
- Una testata cartacea sostanzialmente assente dalla rete delle edicole e caratterizzata da una tiratura meramente simbolica non è idonea a svolgere il servizio di diffusione dei messaggi istituzionali perseguito da un avviso di finanziamento e può essere esclusa dalle agevolazioni per carenza del requisito sostanziale di regolare diffusione.
- Nella valutazione dell’idoneità di una candidatura riferita alla stampa quotidiana cartacea, la diffusione online non può essere sommata a quella cartacea quando l’avviso distingue autonomamente l’ambito cartaceo da quello delle testate online e l’impresa ha partecipato per il solo ambito cartaceo.
- L’amministrazione può interpretare la lex specialis alla luce della finalità pubblica perseguita, ma la non ammissibilità deve essere motivata sulla base di accertamenti concreti e verificabili circa l’assenza del requisito funzionale richiesto; nel caso esaminato, tali accertamenti erano costituiti dalla verifica della reperibilità nelle edicole, della tiratura e delle copie vendute.
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