Cassazione Civile, Ordinanza n. 06295/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista conveniva in giudizio un comune chiedendo il risarcimento dei danni, di modesto importo, subiti dalla propria autovettura in seguito all'impatto con buche presenti su una strada comunale, dedotte come insidie del manto stradale. Il comune si costituiva sostenendo che la manutenzione della strada spettasse alla provincia e chiedeva la chiamata in causa di quest'ultima. Il giudice di pace autorizzava l'integrazione del contraddittorio; la provincia resisteva alla domanda. In primo grado veniva dichiarata la nullità della costituzione del comune, affermata la legittimazione passiva della sola provincia e rigettata la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese. In appello il danneggiato impugnava la decisione contro la sola provincia; il tribunale, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune, rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale del comune sulla regolazione delle spese, condannando l'attore alle spese di entrambi i gradi nei confronti di comune e provincia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 329 e 336 c.p.c. per avere la corte territoriale posto a carico della provincia le spese di lite, che si assumevano non richieste e comunque rinunciate; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per avere il tribunale pronunciato sulle spese e sul rapporto sostanziale senza considerare che il comune non aveva impugnato la statuizione di primo grado sulla legittimazione passiva della provincia, con asserita formazione di giudicato interno; 3) violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per difetto di motivazione delle decisioni rese in favore di provincia e comune.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la provincia aveva effettivamente richiesto le spese già nel controricorso e che il tribunale ne aveva dato atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorso non riportava i passi decisivi dell'atto di appello incidentale del comune, sicché non era possibile verificare la dedotta mancata impugnazione sul punto della legittimazione passiva; inoltre ha rilevato che il comune non aveva verosimilmente interesse a contestare la statuizione che escludeva la propria legittimazione passiva, e che la decisione finale comportava comunque il rigetto di ogni pretesa verso entrambi gli enti. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che il tribunale aveva motivato in modo ampio e logicamente comprensibile la riforma della compensazione delle spese disposta dal giudice di pace, valorizzando l'inadeguatezza del riferimento ai 'giusti motivi' e la necessità delle 'gravi ed eccezionali ragioni' secondo la disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della provincia, con distrazione al difensore, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato per escludere che, nel caso concreto, si fosse formato il giudicato interno nel modo prospettato dal ricorrente; il motivo è stato però ritenuto inammissibile per difetto di specificità dell'atto di appello incidentale trascritto nel ricorso.
è evocato dal ricorrente in relazione agli effetti delle impugnazioni sulle statuizioni accessorie, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la richiesta di spese risultava comunque formulata dalla parte vittoriosa in appello.
è invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla legittimazione passiva; la Corte non accoglie la censura per mancanza di autosufficienza e di dimostrata decisività del tema nel giudizio di appello.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte esclude il vizio di motivazione perché la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia, logica e intelligibile sulle spese di lite.
art. 111 Cost.
richiamato in combinato con l'art. 132 c.p.c. per il sindacato sulla motivazione; la Corte ritiene rispettato il requisito costituzionale di motivazione.
viene richiamata per la disciplina delle spese e delle condizioni per la compensazione, che il tribunale ha ritenuto non soddisfatte nel caso concreto.
richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore della provincia che aveva reso la dichiarazione prevista dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che denunci la formazione del giudicato interno o l'erronea portata di un atto di impugnazione deve essere sorretta dalla puntuale trascrizione o indicazione delle parti rilevanti dell'atto processuale, poiché il controllo di legittimità non può essere integrato da atti successivi o da mere deduzioni generiche.
- La richiesta di liquidazione delle spese processuali, se risulta comunque formulata dalla parte vittoriosa nel grado di merito o nel controricorso, non può essere considerata come attribuzione d'ufficio illegittima da parte del giudice.
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è infondata quando la decisione contenga una motivazione ampia, coerente e intellegibile, idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello.
- In tema di regolazione delle spese, la riforma della compensazione disposta dal giudice di primo grado è legittima quando il giudice di appello dia conto in modo comprensibile dell'inadeguatezza della compensazione e dell'insussistenza dei presupposti normativi per giustificarla.
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