Cassazione Penale, Sentenza n. 24120/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare chiedendo la declaratoria di nullità del provvedimento per mancata traduzione nella lingua dei ricorrenti, nonostante fosse nota la loro mancata comprensione dell'italiano. L'unico motivo denunciava la presunta errata applicazione degli artt. 143 e 178, lett. e) del codice di procedura penale relativi alla tutela della comprensione e alle conseguenze della mancata garanzia linguistica.
La decisione
Con atto ricevuto il 3/5/2022 il difensore ha rinunciato all'impugnazione; la Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato il merito della questione relativa alla traduzione/interpretazione. Poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà, è stato disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata dai ricorrenti come norma a tutela dell'assistenza linguistica e della comprensione degli atti; la Corte non ha però pronunciato una valutazione sostanziale sulla sua applicazione perché il ricorso è stato rinunciato e dichiarato inammissibile
art. 178, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come norma rilevante per la declaratoria di nullità in caso di violazione delle garanzie procedurali (tra cui la comprensione linguistica); anche su questo punto la Corte non si è espressa nel merito a causa della rinuncia
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione in conseguenza della rinuncia all'impugnazione da parte del difensore
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti della cancelleria quando la decisione di legittimità non determina la rimessione in libertà degli indagati
artt. 110, 624-bis, 582, 585 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati ascritti ai ricorrenti (contestazioni che hanno motivato la misura cautelare); riportate nel contesto fattuale ma non decisive per la decisione di inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione comporta, di regola, la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce che la Corte si pronunci sul merito delle questioni prospettate.
- Le doglianze relative alla mancata assistenza linguistica o alla mancata traduzione possono determinare la nullità degli atti processuali se provata la violazione delle garanzie; tuttavia la rinuncia dell'imputato o del difensore impedisce alla Corte di valutare tali profili.
- È opportuno che le questioni di nullità formale (ad es. mancata traduzione/interpretazione) siano sollevate e coltivate fino all'accertamento decisorio se si vuole ottenere una pronuncia sul merito; la rinuncia può comportare la perdita di tale opportunità.
- La parte che rinuncia all'impugnazione può essere condannata alle spese e a somme a titolo di ammenda processuale, come qui con l'obbligo di versare Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
- Quando una decisione di legittimità non comporta la liberazione dell'indagato, la cancelleria deve eseguire gli adempimenti amministrativi previsti (art. 94 disp. att.), per cui l'iter detentivo continua fino a diversa determinazione.
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