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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21447/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società debitrice, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Roma. La società fallita ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo, deducendo due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15 l.fall. e della disciplina richiamata in tema di notificazione, sostenendo che non vi fosse prova rituale della notificazione telematica del ricorso e del decreto di convocazione alla debitrice, né della trasmissione degli esiti negativi della PEC, lamentando l'assenza in atti degli originali informatici o dei duplicati informatici delle ricevute; con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia la rinuncia del creditore istante alla domanda di insinuazione e agli atti del giudizio, assumendo che ciò avrebbe escluso l'esistenza di un passivo fallimentare e quindi dello stato di insolvenza. La Corte d'appello aveva invece ritenuto regolare la notificazione ex art. 15 l.fall., aveva valorizzato il mancato pagamento dei canoni di leasing e aveva considerato non idonei gli elementi patrimoniali prodotti dalla debitrice a dimostrare la capacità di far fronte ai debiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l.fall., la notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione va eseguita a cura della cancelleria alla PEC del debitore e, quando la notifica non risulta possibile o non ha esito positivo, opera la sequenza notificatoria subordinata senza che siano richieste particolari modalità attestative ulteriori rispetto alla certificazione del cancelliere. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la rinuncia del creditore istante al credito o agli atti, se successiva alla dichiarazione di fallimento, è irrilevante nel giudizio di reclamo, nel quale contano solo i fatti esistenti al momento della decisione impugnata; inoltre la valutazione di insolvenza compiuta dal giudice di merito si fondava sull'obiettiva incapacità della società di far fronte regolarmente ai debiti, e non è stata scalfita dagli elementi patrimoniali addotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione a cura della cancelleria all'indirizzo PEC del debitore; in caso di impossibilità o esito negativo, notifica secondo le modalità successive previste dalla norma

    Si tratta di disciplina speciale e autonoma rispetto alle regole ordinarie sulle notificazioni del codice di rito; è sufficiente l'attestazione del cancelliere circa l'esito negativo della notifica via PEC, senza necessità di specifiche allegazioni ulteriori sugli esiti telematici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come norma del motivo di ricorso per la dedotta violazione di legge in tema di notificazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato come norma del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente e all'eccezione di inammissibilità del controricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione segue una disciplina speciale: la regola è la notifica a cura della cancelleria all'indirizzo PEC del debitore e, solo se tale forma non è possibile o non ha esito positivo, si attivano le modalità sussidiarie previste dalla legge fallimentare.
  • Ai fini della validità della sequenza notificatoria ex art. 15 l.fall., non è necessaria la produzione di specifici file informatici o di ulteriori riscontri telematici se l'esito negativo della notifica via PEC è attestato dal cancelliere nell'ambito degli atti di causa.
  • Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rilevano i fatti esistenti al momento della decisione impugnata; fatti sopravvenuti, come rinunce del creditore istante o accordi successivi, non sono idonei di per sé a escludere retroattivamente lo stato di insolvenza accertato.
  • La rinuncia del creditore istante al credito o agli atti assume rilievo solo se intervenuta prima della dichiarazione di fallimento; se successiva, è irrilevante ai fini della conferma o revoca del fallimento.
  • La sussistenza dello stato di insolvenza può essere desunta dall'obiettiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, specie quando il debito principale non sia contestato e permanga a distanza di tempo dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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