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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09316/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per rapina pluri-aggravata e lesioni personali, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. In sostanza, però, le doglianze non evidenziavano una motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, ma miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni dei testimoni, per giungere a una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che, sulla base degli accertamenti di merito, il comportamento era correttamente sussunto nella rapina propria consumata, poiché vi era stato un impossessamento del bene con possesso esclusivo per un tempo significativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto, pur formalmente qualificato come vizio di motivazione, in realtà sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi confermato la corretta qualificazione del fatto come rapina propria consumata in relazione all'elemento dell'impossessamento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La condotta è stata ritenuta correttamente sussumibile nella fattispecie consumata della rapina propria, valorizzando l'avvenuto impossessamento e il possesso esclusivo del bene per un tempo significativo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando si denuncino effettiva contraddittorietà o manifesta illogicità dell'apparato argomentativo, non quando si chieda una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Ai fini della rapina consumata, rileva l'effettivo impossessamento della cosa sottratta; un possesso esclusivo del bene, anche per un tempo significativo, è indice della consumazione del reato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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