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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17747/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

In un procedimento per asserito furto di energia elettrica, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, dopo avere escluso l'aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta. Secondo il giudice di merito, la manomissione del contatore, bene destinato a uso privato, non integrava quella aggravante e quindi il fatto restava procedibile a querela, mancante nel caso concreto. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo violazione di legge: nel capo di imputazione il prelievo di energia era descritto come avvenuto mediante allaccio abusivo alla rete elettrica e il furto era contestato come aggravato dalla destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta; inoltre era contestata anche la violenza sulle cose per la manomissione del contatore. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente riferito l'aggravante al contatore, mentre essa riguardava l'energia elettrica sottratta. La Corte non ha esaminato il merito della doglianza, ma ha rilevato l'errore nel mezzo di impugnazione: la sentenza di non luogo a procedere resa all'udienza predibattimentale non è ricorribile per cassazione, neppure per saltum, bensì appellabile; pertanto il ricorso va qualificato come appello e trasmesso alla Corte di appello competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che il mezzo di impugnazione proposto non è un ricorso per cassazione ammissibile contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale. Ha affermato che, dopo la riforma dell'art. 428 c.p.p., tale decisione è appellabile e non direttamente ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. Il ricorso del Procuratore generale è stato quindi riqualificato come appello e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.p.

    La sentenza impugnata viene qualificata come sentenza di non doversi procedere resa in ambito predibattimentale.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Aggravante della destinazione a pubblico servizio della cosa sottratta, esclusa dal giudice di merito e oggetto della contestazione del ricorrente.

  • art. 554-quater c.p.p.

    Prevede che la sentenza di non luogo a procedere resa ai sensi dell'art. 554-ter è appellabile dal procuratore generale nei casi di cui all'art. 593, comma 2, c.p.p.; disciplina gli esiti del giudizio di appello.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    Richiamato come base dei casi in cui è consentita l'appellabilità da parte del procuratore generale.

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

    Indica i soli vizi deducibili in cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello.

  • art. 569 c.p.p.

    Il ricorso per saltum è ritenuto ammissibile solo contro sentenze di primo grado nel giudizio di cognizione; non contro la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale.

  • art. 428, comma 1, c.p.p.

    Dopo la modifica della l. 103/2017 la sentenza di non luogo a procedere non è più ricorribile direttamente per cassazione ma è appellabile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 428, comma 1, c.p.p. reintroducendo l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere.

  • art. 311, comma 2, c.p.p.

    Esempio di previsione espressa con cui il legislatore estende la facoltà di ricorso immediato oltre i limiti ordinari.

  • artt. 620 e ss. c.p.p.

    Richiamati per evidenziare che gli esiti del giudizio di cassazione sono tipizzati e non coincidenti con quelli dell'appello avverso il non luogo a procedere.

Massime di principio

  • La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'udienza predibattimentale, dopo la riforma dell'art. 428 c.p.p., è impugnabile con appello e non con ricorso diretto per cassazione, salvo espressa diversa previsione di legge.
  • Il ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. è istituto eccezionale limitato alle sentenze di primo grado rese nel giudizio di cognizione; non può essere esteso in via interpretativa ad altri provvedimenti.
  • Se viene proposto un ricorso per cassazione contro un provvedimento che la legge qualifica come appellabile, il giudice di legittimità può riqualificare l'impugnazione come appello e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • L'interpretazione delle norme sulle impugnazioni deve evitare soluzioni che determinino un inutile aggravio procedurale e un possibile contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
  • Quando la disciplina speciale dell'appello tipizza gli esiti decisori del giudizio di secondo grado, tali esiti non possono essere sovrapposti a quelli del giudizio di cassazione se non nei limiti espressamente previsti dal codice.

Come è indicizzato

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RamiProcesso penale

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