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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33236/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 12 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Dal testo emerge che il ricorso contestava l'utilizzabilità del riconoscimento personale effettuato in udienza, qualificato dai giudici di merito come prova atipica, nonché la validità e l'utilizzabilità delle contestazioni svolte nel dibattimento mediante lettura di precedenti verbali e confermate dal testimone. I motivi sono stati ritenuti meramente reiterativi di questioni già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello, in conformità a principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Anche la memoria depositata in cancelleria riproponeva sostanzialmente i medesimi argomenti, senza confutare l'orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che esso si limitava a riproporre questioni già costantemente decise in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità, senza prospettare motivi nuovi o diversi. La decisione impugnata aveva fornito una motivazione logica e adeguata sull'utilizzabilità del riconoscimento personale in udienza quale prova atipica e sulle contestazioni dibattimentali effettuate mediante lettura di precedenti verbali e confermate dal testimone. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge è inammissibile per manifesta infondatezza quando ripropone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso contrario, senza addurre motivi nuovi o diversi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una questione già costantemente risolta dalla Corte di cassazione in senso contrario alla tesi del ricorrente, senza sviluppare argomenti nuovi o diversi idonei a confutare tale orientamento.
  • Il riconoscimento personale effettuato direttamente in udienza può essere utilizzato come prova atipica quando il giudice di merito ne esponga adeguatamente la rilevanza e l'attendibilità.
  • Le contestazioni dibattimentali svolte mediante lettura di precedenti verbali possono essere utilizzate quando siano confermate dal testimone e il giudice motivi sulla loro validità e utilizzabilità.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale

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