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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34855/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento di una società immobiliare, la banca originaria aveva chiesto l’ammissione di un credito di euro 400.856,46 quale saldo passivo di un conto corrente intestato a una società terza e garantito da fideiussione prestata dalla fallita. Nel corso del giudizio era intervenuta la cessionaria del credito, che aveva fatto proprie le domande dell’opponente. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provato l’andamento del rapporto di conto corrente per l’intera sua durata, osservando che erano stati prodotti solo il contratto di apertura del conto e la fideiussione, ma non la serie completa degli estratti conto dall’inizio alla chiusura del rapporto. Con l’unico motivo di ricorso la cessionaria ha denunciato violazione degli artt. 99, comma 2, n. 4, l.fall. e 115 c.p.c., oltre a nullità del procedimento, sostenendo che il tribunale aveva travisato gli atti perché la documentazione completa del conto corrente era stata in realtà prodotta in giudizio, e che dunque la decisione era fondata su una falsa percezione del contenuto dei fascicoli processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, diretta a contestare l’affermazione del tribunale circa la mancata produzione degli estratti conto completi, non integrasse un errore di giudizio censurabile in cassazione, ma un asserito errore di fatto revocatorio, cioè un errore di percezione del giudice sulla esistenza di documenti ritualmente prodotti. Un simile errore, ove sussistente, è deducibile soltanto con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    È richiamato come norma denunciata nel ricorso, ma la Corte non la interpreta nel merito perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di mezzo processuale appropriato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma denunciata nel ricorso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, deduceva un errore di fatto sui documenti prodotti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale indicato per la violazione di legge, ma la Corte qualifica la doglianza come errore di fatto e non come vizio di diritto.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È invocato per la nullità del procedimento; la Corte esclude che la doglianza integri un vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’asserita falsa percezione del contenuto dei fascicoli processuali integra, se del caso, un errore di fatto revocatorio deducibile solo con revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’errore del giudice consistente nell’aver supposto inesistente un documento che si assume ritualmente prodotto non costituisce vizio di legittimità deducibile in cassazione, ma, se ne ricorrono i presupposti, errore di fatto revocatorio.
  • Quando la censura mira a contestare la percezione, da parte del giudice, dell’esistenza o meno di atti o documenti presenti in fascicolo, il rimedio esperibile è la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione.
  • La mancanza della produzione completa degli estratti conto in una controversia sul saldo di conto corrente può condurre al rigetto della domanda di ammissione al passivo, ma la contestazione che il giudice abbia erroneamente ritenuto tale documentazione non prodotta deve essere veicolata con lo strumento processuale corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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