Cassazione Civile, Ordinanza n. 21615/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un fondo confinante agiva contro la società proprietaria dell'edificio vicino, lamentando che, a seguito di interventi di ristrutturazione e risanamento eseguiti sull'immobile della convenuta, fossero state violate le distanze legali, compromessa la stabilità del proprio fondo e modificato l'accesso al terreno. Chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni, oppure in subordine il solo risarcimento. Il Tribunale aveva respinto le domande, ma la Corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame, ordinando l'arretramento di parte della costruzione, la rimozione di gradini realizzati sulla proprietà dell'attore, la regolarizzazione di luci qualificate come irregolari e il risarcimento di euro 1.000. La società ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra/extra petita imponendo la regolarizzazione delle finestre, quando in primo grado era stata chiesta solo la loro rimozione e non la loro regolarizzazione; con il secondo ha dedotto omesso esame/travisamento dei fatti e violazione degli artt. 1064, 1065 e 1069 c.c., sostenendo che la gradinata preesistesse e che esistesse un diritto di servitù di passaggio; con il terzo ha denunciato omesso esame/travisamento dei fatti in relazione all'arretramento dell'edificio fino a tre metri, contestando l'accertamento di un aumento volumetrico e la violazione dell'art. 873 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ritenendo che essi mirassero a una rivalutazione del merito, con commistione di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. e senza il necessario onere di specificità. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la Corte territoriale aveva attribuito un bene diverso da quello domandato, poiché la domanda originaria era volta alla eliminazione delle aperture e non alla loro regolarizzazione come luci, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto né pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; può però qualificare la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa, purché resti entro il perimetro della domanda proposta.
La violazione di legge deve consistere in un errore nell'interpretazione o applicazione della norma astratta, non nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Nel testo vigente, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione degli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico le ragioni della censura, indicando le affermazioni in diritto della sentenza impugnata ritenute erronee e il confronto con le norme asseritamente violate.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Occorre indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto testuale o localizzazione processuale, quando la censura si fondi su di essi.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, nei limiti richiesti dalla norma.
Richiamato con riferimento alle distanze legali tra costruzioni e alla contestazione dell'arretramento dell'edificio.
Disciplina le luci, consentendo aperture per aria e luce purché rispettino altezza e sicurezza; la loro irregolarità può essere sanata mediante regolarizzazione.
La regolarizzazione delle luci irregolari può essere chiesta dal proprietario del fondo confinante in ogni tempo.
Disciplina le vedute e la tutela del vicino dall'indiscrezione, con rimedi che possono consistere nell'arretramento o nella chiusura dell'apertura illegittima.
Richiamati dalla ricorrente in tema di servitù di passaggio e di esercizio/manutenzione del diritto, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di riesame del fatto.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al giudice di attribuire alla parte un rimedio o un bene diverso da quello domandato; la qualificazione giuridica della pretesa è possibile solo se non altera petitum e causa petendi.
- Nella materia delle aperture verso il fondo vicino, vedute e luci rispondono a discipline e rimedi diversi: le vedute, se illegittime, si eliminano con arretramento o chiusura; le luci irregolari possono invece essere regolarizzate secondo la disciplina codicistica.
- In cassazione non è consentito mescolare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale: la violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma astratta, mentre il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di omesso esame non può essere dedotto mediante la mera contestazione della valutazione delle prove o degli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi deduce violazione di legge o omesso esame di un fatto deve indicare puntualmente le norme, le affermazioni della sentenza impugnata, gli atti rilevanti e la decisività del fatto asseritamente trascurato.
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