Cassazione Civile, Ordinanza n. 03646/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
I lavoratori avevano prestato servizio presso una società successivamente ammessa all'amministrazione straordinaria; durante la procedura il ramo d'azienda era stato affittato e poi ceduto a un diverso soggetto, con prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria. In primo grado erano state accolte, nei confronti dell'INPS quale gestore del Fondo di garanzia, le domande di pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione; erano invece state respinte le domande relative alle somme che il datore di lavoro non aveva versato a un fondo di previdenza complementare. La Corte d'appello, riformando la decisione, aveva escluso l'intervento del Fondo di garanzia per TFR e ultime retribuzioni, ritenendo che in presenza di trasferimento d'azienda e prosecuzione del rapporto con la cessionaria non ricorressero i presupposti per il pagamento diretto da parte dell'INPS; aveva inoltre confermato il rigetto sulla previdenza complementare. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 47 l. n. 428/1990, dell'art. 2112 c.c., dell'art. 2 l. n. 297/1982, dell'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 e della direttiva 2001/23/CE, sostenendo che anche nelle procedure conservative la solidarietà del cessionario sarebbe derogabile; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per non avere la Corte d'appello considerato che gli accordi sindacali avrebbero qualificato la procedura come liquidatoria; (3) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 2112 c.c., assumendo che la disciplina speciale dell'amministrazione straordinaria escludesse la responsabilità dell'acquirente per i debiti del cedente; (4) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992, lamentando che le somme non versate al fondo complementare avrebbero natura retributiva e dovrebbero essere anticipate dal Fondo di garanzia per poi essere riversate al fondo prescelto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che il Fondo di garanzia dell'INPS interviene solo quando il datore di lavoro insolvente sia quello che risulta tale al momento della cessazione del rapporto; se il rapporto prosegue con la cessionaria dopo il trasferimento d'azienda, manca il presupposto dell'esigibilità del credito nei confronti del datore insolvente e non può operare il Fondo per pagare direttamente TFR e ultime mensilità. Ha inoltre ribadito che eventuali pattuizioni derogatorie tra privati sulla solidarietà del cessionario sono inopponibili all'INPS, perché l'obbligazione del Fondo nasce da una disciplina pubblicistica e autonoma, distinta dai rapporti civilistici tra lavoratore, cedente e cessionario. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso che il Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 possa essere chiamato a versare direttamente contributi alla previdenza complementare, poiché l'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 attribuisce al lavoratore soltanto il diritto a chiedere l'integrazione presso la gestione complementare interessata, non un pagamento diretto a sé; anche seguendo la diversa tesi della natura retributiva delle quote non versate, il presupposto per l'intervento del Fondo mancherebbe comunque quando il rapporto prosegue con la cessionaria e l'attuale datore non è assoggettato alle procedure previste dalla norma. Le spese sono state compensate per la complessità della questione e il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la base formale delle censure di violazione di legge proposte dai ricorrenti
art. 47, commi 4-bis e 5, L. 29 dicembre 1990, n. 428
gli accordi sindacali in deroga incidono sui rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, ma non sul rapporto previdenziale con l'INPS; inoltre non possono rendere opponibile al Fondo la rinuncia alla solidarietà del cessionario
disciplina il trasferimento d'azienda e la continuità del rapporto di lavoro; la solidarietà del cessionario rileva nei rapporti civilistici, ma non modifica i presupposti legali dell'intervento del Fondo di garanzia
art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297
indica tassativamente i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia per TFR e ultime tre mensilità, richiedendo l'insolvenza del datore di lavoro che sia tale al momento della cessazione del rapporto
art. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia per le prestazioni dovute in caso di insolvenza del datore di lavoro
art. 5 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
per la previdenza complementare il lavoratore può chiedere al Fondo di garanzia l'integrazione dei contributi omessi presso la gestione interessata, non il pagamento diretto di somme a sé
art. 63, commi 4 e 5, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
invocato dai ricorrenti per sostenere l'esclusione della responsabilità dell'acquirente nell'amministrazione straordinaria
richiamati per l'interpretazione dei verbali e degli accordi sindacali sulla natura della procedura
art. 3 direttiva 2001/23/CE
richiamata insieme alla disciplina sul trasferimento d'azienda e alla tutela dei lavoratori nei passaggi d'impresa
art. 5 direttiva 2001/23/CE
richiamata insieme alla disciplina sul trasferimento d'azienda e alla tutela dei lavoratori nei passaggi d'impresa
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia dell'INPS per TFR e ultime retribuzioni interviene solo se il credito è rimasto insoddisfatto a causa dell'insolvenza del datore di lavoro che sia ancora datore al momento della cessazione del rapporto; se il rapporto prosegue con il cessionario dopo il trasferimento d'azienda, manca il presupposto legale dell'intervento.
- Le pattuizioni private o sindacali che derogano alla solidarietà del cessionario ex art. 2112 c.c. non sono opponibili all'INPS, perché l'obbligazione del Fondo ha natura pubblicistica e autonoma rispetto ai rapporti civilistici tra cedente, cessionario e lavoratore.
- Il credito azionabile verso il Fondo di garanzia va distinto dal credito retributivo verso il datore di lavoro: l'accertamento del credito nel rapporto di lavoro non comporta automaticamente il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, che richiede i presupposti specifici previsti dalla legge.
- Per la previdenza complementare, l'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 attribuisce al lavoratore un diritto all'integrazione della contribuzione presso il fondo interessato, non un diritto a ricevere direttamente dall'INPS le somme omesse dal datore.
- Anche ove le somme destinate alla previdenza complementare siano qualificate come retributive, l'intervento del Fondo ex l. n. 297/1982 non è configurabile se il rapporto di lavoro è proseguito con la cessionaria e non ricorre la procedura/insolvenza richiesta dalla disciplina speciale.
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