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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03447/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

La controversia

Una dirigente comunale, prosciolta nel merito in un giudizio di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti, aveva chiesto al proprio ente di appartenenza il rimborso integrale delle spese legali effettivamente sostenute per la difesa, per un importo superiore a quello liquidato dal giudice contabile. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, non applicabile ratione temporis il CCNL richiamato dalla lavoratrice e, dall’altro, che l’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 174 del 2016 attribuisse alla Corte dei conti il potere di determinare in modo definitivo la misura delle spese da porre a carico della P.A. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione e falsa applicazione delle norme collettive e di legge sulla disciplina del rimborso delle spese legali del pubblico dipendente, sostenendo che la statuizione sulle spese resa dal giudice contabile non esaurisse il diritto sostanziale al rimborso nei rapporti interni con l’amministrazione e non impedisse la richiesta, in separata sede, della differenza rispetto al costo effettivamente sopportato. Il secondo motivo, poi assorbito, censurava il rigetto di eccezioni di difetto di motivazione e di omessa pronuncia in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la domanda alla luce del principio secondo cui il diritto al rimborso delle spese difensive del dipendente prosciolto, ove sussistente, è regolato dal rapporto sostanziale con l’amministrazione e non è precluso dalla sola liquidazione effettuata dal giudice contabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 12 CCNL Area 12 febbraio 2002

    richiamato quale fonte collettiva che, secondo la ricorrente, prevedeva l’assunzione a carico dell’ente di ogni onere di difesa in assenza di conflitto di interessi; la Corte rileva che il giudice d’appello lo aveva escluso per ragioni temporali, ma valorizza soprattutto il rapporto sostanziale dipendente-amministrazione.

  • art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203 del 2005

    letto come norma che ha superato le incertezze sul regime delle spese nel giudizio contabile e che consente al dipendente prosciolto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’eventuale maggior importo rispetto a quanto liquidato dal giudice contabile.

  • art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016

    non è ritenuto decisivo ai fini della misura del diritto al rimborso; anche nel suo vigore, la liquidazione delle spese da parte del giudice contabile non esaurisce il diritto sostanziale del dipendente a ottenere dall’amministrazione il maggior importo, se dovuto secondo pertinenza, causalità e adeguatezza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice contabile deve liquidare le spese con statuizione di condanna a carico dell’amministrazione, ma tale statuizione non preclude l’ulteriore domanda di rimborso del maggior importo nel rapporto sostanziale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, per censurare il vizio motivazionale della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione alla dedotta omessa pronuncia della Corte territoriale.

  • art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 543 del 1996

    indicato, insieme alle altre norme pregresse, come base del diritto del dipendente prosciolto a chiedere il rimborso all’amministrazione di appartenenza.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 67 del 1997

    richiamato come norma che, insieme alle altre disposizioni, fonda il diritto al rimborso del maggior importo delle spese defensionali sostenute.

  • L. n. 639 del 1996

    conv. con modif. del d.l. n. 543 del 1996

    citata quale legge di conversione della disciplina richiamata dalla Corte.

  • L. n. 135 del 1997

    conv. del d.l. n. 67 del 1997

    citata quale legge di conversione della disciplina richiamata dalla Corte.

  • L. n. 248 del 2005

    conv. con modif. del d.l. n. 203 del 2005

    citata quale legge di conversione della norma che ha chiarito il regime del rimborso delle spese del dipendente prosciolto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente impone al giudice contabile di provvedere sulle spese con condanna dell’amministrazione di appartenenza, ma tale statuizione non esaurisce necessariamente il diritto del dipendente al rimborso.
  • Il diritto del dipendente a ottenere dall’amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute attiene al rapporto sostanziale interno tra le parti e può riguardare anche l’eventuale differenza tra quanto liquidato nel giudizio contabile e quanto effettivamente speso, purché la pretesa sia giustificata da criteri di pertinenza, causalità e adeguatezza, anche quantitativa.
  • La liquidazione delle spese operata dal giudice contabile non ha efficacia preclusiva in relazione a una successiva domanda di rimborso del maggior importo proposta contro l’amministrazione, perché il giudizio contabile e la controversia sul rimborso non coincidono per parti, oggetto e titolo sostanziale.
  • Il parere dell’Avvocatura pubblica previsto da alcune discipline sul rimborso non è vincolante per il giudice quando sia in discussione l’entità del diritto soggettivo al rimborso, e resta comunque soggetto a valutazione di congruità giudiziale.
  • Il tema dell’overruling processuale non è pertinente quando la questione riguarda un diritto sostanziale al rimborso e non una regola processuale sopravvenuta più restrittiva.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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