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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03519/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto privato ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 391-bis e 287 c.p.c. per ottenere la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel precedente giudizio, aveva liquidato le spese processuali secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. Il ricorrente sosteneva che dovesse invece applicarsi la disciplina di esonero/irripetibilità delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., deducendo di aver depositato la dichiarazione sostitutiva necessaria per fruire del beneficio, indicata come allegata all'atto introduttivo. L'ente previdenziale si è costituito chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La questione centrale era quindi se, dagli atti, risultasse o meno la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla norma per l'esonero dalle spese processuali nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, agli atti di causa, non risultava presente, nelle forme previste dalla legge, l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione prescritta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali. Di conseguenza ha confermato la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di correzione, in ragione della natura del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma richiamata come base del ricorso per correzione/revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione

  • art. 287 c.p.c.

    norma richiamata come base del ricorso per la correzione dell'errore materiale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come criterio ordinario di liquidazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale disciplina speciale che consente l'irripetibilità/esonero dalle spese processuali solo in presenza della prescritta dichiarazione sostitutiva nelle forme di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla camera di consiglio e al deposito dell'ordinanza

Massime di principio

  • L'esonero dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. presuppone la presenza agli atti della dichiarazione sostitutiva richiesta dalla norma nelle forme di legge; in mancanza, trova applicazione il criterio ordinario della soccombenza.
  • Nel giudizio di correzione di errore materiale relativo alla liquidazione delle spese, la correzione non può essere accolta se il preteso errore dipende dall'assenza documentale del presupposto normativo per il beneficio invocato, e non da un mero lapsus materiale del provvedimento.
  • La parte che invochi l'irripetibilità delle spese ha l'onere di dimostrare la rituale produzione della dichiarazione sostitutiva prevista dalla disciplina speciale; il richiamo generico al deposito dell'allegato non è sufficiente se dagli atti non risulta il documento nelle forme prescritte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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