Cassazione Civile, Ordinanza n. 03433/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore autonomo)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento per crediti contributivi. Il tribunale di merito aveva declinato la competenza territoriale ritenendo che si trattasse di obblighi contributivi relativi a lavoratore autonomo e, quindi, applicando il criterio della residenza dell’attore ex art. 444, comma 1, c.p.c., aveva individuato la competenza nel Tribunale di Vallo della Lucania. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo invece che i crediti riguardavano contributi previdenziali originati da modelli DM10, cioè contributi dovuti dal datore di lavoro per i dipendenti; di conseguenza, secondo la disciplina speciale dell’art. 444, comma 3, c.p.c., la competenza sarebbe spettata al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale, ossia Salerno. L’INPS non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di regolamento di competenza. Ha qualificato la controversia come relativa agli obblighi contributivi del datore di lavoro per i dipendenti, e non già a contribuzione dovuta da lavoratore autonomo. Per tale ragione ha applicato l’art. 444, comma 3, c.p.c., individuando la competenza territoriale nel Tribunale di Salerno, quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata, dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro e rimesso le parti davanti a quel giudice nei termini di legge, anche per le spese.
Norme richiamate
istanza di regolamento necessario di competenza
è il rimedio utilizzato per contestare l’ordinanza che declina la competenza territoriale.
art. 375, secondo comma, n. 4, c.p.c.
consente la trattazione della causa in camera di consiglio.
costituisce il criterio generale di collegamento per le controversie previdenziali inerenti a diritti o obblighi del lavoratore autonomo, basato sulla residenza.
costituisce la regola speciale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, radicando la competenza nel tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente previdenziale.
dopo la declaratoria di competenza, le parti devono essere rimesse dinanzi al giudice competente nei termini di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali, il criterio di competenza territoriale varia a seconda della posizione soggettiva dedotta in giudizio: per gli obblighi dei lavoratori autonomi vale il criterio della residenza, mentre per gli obblighi dei datori di lavoro opera la regola speciale della sede dell’ufficio dell’ente previdenziale.
- Ai fini della competenza territoriale ex art. 444 c.p.c., rileva la concreta natura dell’obbligazione contributiva controversa, non la mera qualità formale della parte che propone l’opposizione.
- L’ufficio dell’ente previdenziale, ai fini del criterio di collegamento territoriale, è quello investito del potere di gestione esterna: deve poter ricevere i contributi, pretenderne il pagamento e restituire eventuali eccedenze.
- Quando un atto contributivo è fondato su modelli DM10 e riguarda contributi dovuti per i dipendenti, la controversia va qualificata come relativa agli obblighi del datore di lavoro, con applicazione del criterio speciale del comma 3 dell’art. 444 c.p.c.
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