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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03647/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto previdenziale)

La controversia

Tre lavoratori, già dipendenti di società poi ammesse all'amministrazione straordinaria, chiedevano che il Fondo di garanzia gestito dall'INPS corrispondesse loro le ultime tre mensilità di retribuzione e il TFR rimasti insoluti, nonché le somme che i datori di lavoro non avevano versato al Fondo di previdenza complementare. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto le domande. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 297/1982, degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 80/1992 e dell'art. 47 l. n. 428/1990, sostenendo che gli accordi sindacali del 2017 e il successivo accordo di cessione del 2019, autorizzati nell'ambito dell'amministrazione straordinaria, avrebbero validamente derogato alla disciplina dell'art. 2112 c.c.; 2) violazione dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990 e dell'art. 2112 c.c., contestando la negazione della validità degli accordi conclusi dinanzi al Ministero e finalizzati alla salvaguardia occupazionale; 3) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 in relazione all'art. 2112 c.c., assumendo che le quote di TFR non versate al fondo pensione avessero natura retributiva e fossero pertanto azionabili verso il Fondo di garanzia.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il Fondo di garanzia interviene solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, quando il datore di lavoro sia insolvente al momento rilevante e il credito sia riferibile al rapporto con quel datore; nel caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario, non sussiste il presupposto per l'intervento del Fondo sulle ultime retribuzioni e sul TFR. Gli accordi sindacali in deroga all'art. 2112 c.c. non incidono sul distinto rapporto previdenziale tra lavoratore e INPS, trattandosi di pattuizioni inter alios actae. Quanto alle somme destinate alla previdenza complementare, la Corte ha ribadito che il lavoratore non ha diritto a riceverle direttamente dal Fondo di garanzia, poiché l'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 prevede soltanto l'integrazione della contribuzione presso il fondo pensione, con presupposti diversi da quelli del Fondo ex l. n. 297/1982. Le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297

    stabilisce in modo tassativo i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione e il TFR; richiede l'insolvenza del datore di lavoro rilevante nei termini previsti dalla disciplina.

  • art. 5 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    prevede, per la previdenza complementare, un intervento del Fondo di garanzia non mediante pagamento diretto al lavoratore, ma tramite versamento della contribuzione omessa al fondo pensione; i presupposti sono diversi da quelli della garanzia ex l. n. 297/1982.

  • art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428

    gli accordi conclusi in sede ministeriale nell'ambito di operazioni di trasferimento d'azienda incidono sui rapporti civilistici tra lavoratore, cedente e cessionario, ma non sul distinto rapporto previdenziale con l'INPS.

  • art. 2112 c.c.

    la prosecuzione del rapporto con il cessionario impedisce di ritenere sussistente, per il passato datore che non è più attuale datore di lavoro, il necessario collegamento tra insolvenza e credito tutelato dal Fondo; gli accordi privati non possono derogare alla disciplina imperativa che qui rileva sul piano previdenziale.

  • art. 63 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270

    richiamato dai ricorrenti come base dell'accordo derogatorio nell'amministrazione straordinaria, ma non ritenuto idoneo a superare i presupposti legali dell'intervento del Fondo di garanzia.

  • art. 5 direttiva 2001/23/CE

    evocato dai ricorrenti a sostegno della deroga alla tutela del lavoratore nel trasferimento d'azienda, ma non tale da incidere sulla disciplina del Fondo di garanzia come obbligazione pubblica tipizzata.

  • Direttiva 80/987/CEE

    costituisce il riferimento eurounitario della tutela garantita dal Fondo di garanzia, limitata ai crediti insoddisfatti maturati nel periodo in cui l'inadempimento è ragionevolmente riconducibile all'insolvenza del datore di lavoro.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia INPS per retribuzioni e TFR è ammesso solo quando ricorrano tutti i presupposti legali tipizzati, tra cui il nesso tra insolvenza del datore di lavoro e credito rimasto insoluto; non è sufficiente che il credito sia rimasto insoddisfatto in senso economico.
  • Nel trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, l'insolvenza del precedente datore non basta a fondare il diritto all'intervento del Fondo per crediti maturati nel rapporto originario, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con un diverso datore attuale.
  • Gli accordi sindacali o ministeriali che derogano all'art. 2112 c.c. nei rapporti tra privati non possono incidere sul rapporto previdenziale autonomo tra lavoratore e INPS, né ampliare i presupposti di legge dell'intervento del Fondo di garanzia.
  • Per la previdenza complementare, l'art. 5 d.lgs. n. 80/1992 attribuisce al lavoratore un diritto all'integrazione contributiva presso il fondo pensione, non un diritto a ricevere direttamente dall'INPS le somme omesse dal datore di lavoro.
  • Il Fondo di garanzia ex legge n. 297/1982 e quello relativo alla previdenza complementare hanno presupposti, funzione e oggetto diversi; non sono sovrapponibili né fungibili tra loro nella tutela del credito del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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