Cassazione Penale, Sentenza n. 25792/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione ex art. 34 c.p.p. proposta dall'imputato tramite difensore, fondata su tre profili: a) il collegio, nella medesima composizione, aveva in un procedimento parallelo (n. 557/23 RG) rigettato plurime richieste di concordato patteggiato e avrebbe così anticipato un giudizio negativo sulla sussistenza dell'associazione e sul profilo personale del ricorrente; b) lo stesso collegio, nella medesima composizione, aveva emesso un'ordinanza negativa in un procedimento per incidente di esecuzione (n. 15/23 R.G. Inc. Es.) relativa alla richiesta di applicazione della continuazione tra titoli irrevocabili; c) lo stesso collegio aveva accettato in altro procedimento il concordato per il coimputato Vasile, sicché la pronuncia favorevole a Vasile avrebbe comunque anticipato valutazioni sulla responsabilità correlata e pregiudicato i mezzi di difesa di Biundo.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato il rigetto dell'istanza di ricusazione operato dalla Corte d'Appello con motivazione conforme alla giurisprudenza consolidata: il rigetto di concordati in sede di appello non costituisce causa di incompatibilità endofasica; le decisioni adottate nella stessa fase procedurale non configurano un'anticipazione di giudizio tale da impedire ai medesimi giudici di proseguire; le valutazioni rese in sede di esecuzione erano riferite a fatti irrevocabilmente giudicati e non coincidevano oggettivamente con i fatti del procedimento n. 669/23; la sentenza emessa nei confronti del coimputato Vasile, priva di motivazione depositata dal ricorrente, non dimostrava una valutazione di merito sulla posizione di Biundo tale da integrare una causa di ricusazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di ricusazione richiede che le valutazioni pregresse siano state compiute in fasi diverse; non si configura incompatibilità quando le decisioni negative sono adottate nella stessa fase processuale (principio di non configurabilità di incompatibilità 'endofasica').
Il rigetto della richiesta di concordato non determina automaticamente incompatibilità del giudice; la norma disciplina la prosecuzione del giudizio e permette che il giudice che ha rigettato il concordato partecipi al giudizio di merito.
Richiamato come riferimento procedurale per la fase in cui si decide sul concordato in appello; conferma che il rigetto rientra nella stessa fase e non costituisce antecedente incompatibile.
Citato rispetto alla disciplina della continuazione tra titoli irrevocabili in sede di incidente di esecuzione; rilevanza nella verifica dell'identità oggettiva dei fatti.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sul reato associativo in materia di stupefacenti; è il capo di imputazione centrale attorno al quale si fondano le contestazioni di pregiudizio e le valutazioni di responsabilità.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sui reati di traffico di stupefacenti, richiamata come reato fine connesso alle posizioni processuali esaminate.
Prevede l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato per colpa del ricorrente; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 2022
Conferma il principio che il rigetto di richieste di riti o misure alternative nella stessa fase non legittima l'incompatibilità del giudice a proseguire il giudizio; rafforza il concetto di non configurabilità di incompatibilità 'endofasica'.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6 n. 2180/2022; Sez. 6 n. 22435/2022; Sez. 6 n. 39367/2017 e altre)
Orientamento consolidato secondo cui rigetti di riti speciali, decisioni in esecuzione su fatti diversi o pronunce su singoli coimputati non costituiscono di per sé cause legittime di ricusazione, salvo dimostrazione di valutazioni di merito precedenti e pertinenza oggettiva.
Massime di principio
- Il rigetto di una richiesta di concordato o di altro rito speciale, quando avviene nella stessa fase processuale, non costituisce automaticamente causa di ricusazione del giudice; bisogna provare che sia intervenuta una valutazione di merito in una fase distinta.
- Le pronunce rese in sede di esecuzione o su fatti diversi non determinano incompatibilità se non sussiste identità oggettiva dei fatti oggetto dei procedimenti.
- La sentenza favorevole o sfavorevole resa nei confronti di un coimputato non comporta automaticamente la ricusazione del collegio per gli altri imputati, a meno che non emerga che la responsabilità del ricorrente sia stata già oggetto di valutazione di merito nella pronuncia precedente.
- Le impugnative basate su affermazioni generiche di pregiudizio sono destinate a fallire; è necessario documentare concretamente le valutazioni preventive e la loro incidenza sulla imparzialità dei giudici.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (Cassa delle Ammende); dunque valutare attentamente la fondatezza prima di proporre la ricusazione.
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