Cassazione Civile, Ordinanza n. 21579/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di sbarramento del fiume Esaro e dai successivi atti aggiuntivi e di sottomissione, con problemi di sospensioni, collaudo, riserve, maggiori oneri e rapporti di debito/credito tra l'ente e l'appaltatrice. L'impresa aveva promosso arbitrato chiedendo l'accertamento dei rapporti economici residui, la quantificazione di somme asseritamente dovute per il quarto atto di sottomissione e per ulteriori voci, oltre interessi, danni e spese; il collegio arbitrale aveva accolto in larga parte le domande e condannato la Regione al pagamento. La Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo. Nel ricorso per cassazione la Regione ha proposto quattordici motivi, deducendo: motivazione apparente/contraddittoria della sentenza di appello; errata ritenuta esistenza della clausola compromissoria anche per il quarto atto di sottomissione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea qualificazione come fatto, e non come questione di diritto, dell'applicabilità dell'art. 33 d.m. 145/2000; erronea declaratoria di genericità di alcuni motivi di impugnazione del lodo; illegittima preclusione al riesame delle questioni su riserve, conto finale, collaudo e verbale di sospensione; erronea applicazione della normativa sui lavori pubblici e sul capitolato generale; omessa considerazione dell'asserita incompatibilità di un arbitro. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi ritenendo il primo infondato e tutti gli altri inammissibili o comunque privi di incidenza sulla ratio decidendi, rilevando in più passaggi la genericità delle censure, la loro inconferenza rispetto alle rationes poste a base della sentenza impugnata e la richiesta, non consentita in sede di legittimità, di un nuovo esame del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era meramente apparente o incomprensibile; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte territoriale sulla clausola compromissoria, sull'inammissibilità di molte censure per difetto di specificità e sull'irrilevanza di varie doglianze che miravano a una rivisitazione del merito e delle prove. In particolare, ha confermato che il richiamo contenuto nel quarto atto di sottomissione al contratto originario e alle pattuizioni ivi richiamate comportava anche il richiamo della clausola arbitrale; che l'errore materiale nella citazione dell'art. 8 del capitolato non incideva sulla decisione; che la questione sull'art. 33 d.m. 145/2000 era di diritto ma il motivo era comunque inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità; che le censure su riserve, conto finale, collaudo, verbale di sospensione, applicazione dell'art. 345 l. 2248/1865 e incompatibilità dell'arbitro non superavano i requisiti di ammissibilità e non scalfivano la ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con conferma della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione del lodo emessa dalla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
La violazione si configura solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta l'incoerenza tra formule come inammissibilità, infondatezza o irrilevanza se il percorso argomentativo resta intellegibile.
art. 111 Cost.
Impone un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
È il parametro di ricorso per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente o errori processuali denunciati nei motivi di legittimità.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
Richiamato ai fini della convenzione di arbitrato e della sua estensione ai rapporti derivanti dal quarto atto di sottomissione.
comma 1, n. 2; comma 1, n. 4; comma 2
L'impugnazione per nullità del lodo consente il controllo della violazione di regole di diritto nei limiti consentiti dal testo applicabile ratione temporis; non consente un riesame del merito o delle prove.
Richiamato nel ricorso in relazione ai limiti dell'impugnazione del lodo e ai poteri del giudice dell'impugnazione.
Invocato come canone di ermeneutica contrattuale nella lettura del quarto atto di sottomissione e delle clausole di rinvio.
Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione coordinata delle clausole contrattuali.
La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia è infondata se la corte di merito si è pronunciata sulle questioni effettivamente devolute, ancorché le abbia qualificate diversamente.
La Regione lo ha invocato come norma processuale applicabile anche a contratti anteriori alla L. 109/1994; la Corte ha rilevato che la questione era di diritto, ma il motivo era comunque inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
art. 31-bis L. 109/1994
Richiamato nel contesto della disciplina delle riserve e dell'iter degli appalti pubblici.
art. 16, art. 54, art. 64, art. 107 R.D. 350/1895
Richiamati a sostegno delle censure sulle riserve e sul collaudo; la Corte ha ribadito il principio per cui le riserve tempestivamente formulate non devono essere reiterate in collaudo, salvo che investano le modalità del collaudo stesso.
art. 45 d.P.R. 1063/1962
La Corte ha escluso che fosse applicabile ex lege a un appalto stipulato da ente diverso dallo Stato, salvo richiamo convenzionale; la censura della Regione è stata inoltre ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 47 d.P.R. 1063/1962
Richiamato dalla Regione per sostenere l'applicazione normativa del capitolato generale e della disciplina arbitrale nei lavori pubblici.
La Corte ha escluso che, nel caso concreto, imponesse direttamente l'applicazione del d.P.R. 1063/1962, mancando una specifica dimostrazione delle condizioni di affidamento, concessione o finanziamento in termini autosufficienti nel ricorso.
Le cause di incompatibilità dell'arbitro vanno fatte valere con ricusazione nel termine perentorio previsto, non con l'impugnazione per nullità del lodo.
Delimita le ipotesi tassative di incapacità assoluta ad essere arbitro rilevanti ai fini della nullità del lodo.
Richiamato in via analogica per escludere che la semplice condivisione dello studio tra arbitro e difensore integri automaticamente una causa rilevante di incompatibilità.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; non è necessario trascrivere integralmente gli atti, ma occorre indicarne in modo puntuale il contenuto e la collocazione processuale.
Richiamato tra le norme indicate nel ricorso per contestare la valutazione delle prove e la distribuzione dell'onere probatorio.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F
Richiamato per contestare la riconoscibilità di somme all'appaltatrice dopo la presunta cessazione del rapporto; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e perché non confrontata con la ratio della sentenza impugnata.
Richiamato nel contesto della disciplina della competenza arbitrale e dell'esclusione della deroga alla clausola compromissoria.
La Corte lo richiama quale base normativa che consentiva di escludere la competenza arbitrale solo con apposita clausola.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza non è apparente solo perché usa formule diverse o talvolta incoerenti; la nullità sussiste soltanto quando il percorso argomentativo è del tutto incomprensibile o non consente di percepire la ratio decidendi.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, il controllo del giudice di merito resta limitato alla verifica della violazione di regole di diritto e dei vizi tipizzati; non è consentito trasformare il giudizio in una revisione del merito o delle prove.
- Quando il motivo di impugnazione è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il ricorrente per cassazione deve riportare in modo autosufficiente il contenuto della censura proposta e della decisione impugnata, così da consentire alla Corte il controllo diretto sulla ritualità della declaratoria.
- La deduzione di una questione di puro diritto non può essere respinta come richiesta di nuovo accertamento di fatto se i fatti storici rilevanti sono pacifici o già accertati; tuttavia la censura resta inammissibile se non è specifica o non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
- Le clausole contrattuali di rinvio, quando richiamano il contratto originario e le pattuizioni in esso contenute, possono attrarre anche la clausola compromissoria originaria, salvo diversa volontà chiaramente espressa.
- In tema di arbitrato, le cause di incompatibilità o astensione dell'arbitro devono essere fatte valere tempestivamente con ricusazione; non possono essere normalmente fatte valere, a lodo emesso, con l'impugnazione per nullità, salvo ipotesi di incapacità assoluta tassativamente previste.
- Nelle controversie su appalti pubblici, la mera diversa interpretazione delle clausole o delle risultanze documentali non è sufficiente per ottenere l'annullamento del lodo o della sentenza che ne conferma la validità se la censura non individua con precisione la violazione di legge o il passaggio decisivo della motivazione.
- Nel collaudo di opere pubbliche, l'appaltatore non è tenuto a reiterare in sede di collaudo le riserve già tempestivamente formulate, salvo che esse attengano alle modalità stesse delle operazioni di collaudo.
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