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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26065/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava costi ritenuti non deducibili e detrazioni IVA giudicate indebite, assumendo che le operazioni poste a fondamento delle poste contabili fossero oggettivamente inesistenti e servissero a mascherare, tramite interposizione fittizia, rapporti di lavoro subordinato in realtà intercorsi con una società terza. La CTR dell'Abruzzo aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'atto impositivo disposto in primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il ricorrente sosteneva che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche e non aveva confutato in modo intelligibile i plurimi motivi di appello, né aveva indicato gli elementi di fatto ritenuti decisivi per escludere la fondatezza della ripresa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione solo apparente, perché non esponeva in modo comprensibile l'iter logico seguito, non indicava gli elementi di fatto valutati, non dava conto delle critiche mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e si limitava a un'affermazione generica secondo cui la vicenda non presentava profili di illegittimità o elusività. In conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione effettiva e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi di motivazione riconducibili alla violazione di norme processuali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone l'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione integra nullità quando la motivazione sia solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    nel processo tributario la sentenza deve illustrare i motivi in fatto e in diritto; la totale carenza o l'apparenza della motivazione determina nullità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    richiamato con l'art. 36 per affermare l'obbligo di motivazione anche nel giudizio d'appello tributario.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente, e quindi nulla, quando il giudice enuncia formule astratte o assertive senza indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la decisione e senza rendere controllabile l'iter logico seguito.
  • Nel processo tributario la sentenza di appello non può limitarsi ad aderire in modo generico alla decisione di primo grado: deve confrontarsi con le specifiche censure dell'appellante e spiegare perché esse siano infondate.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se consente di comprendere che il giudice ha effettivamente esaminato i motivi di gravame e ha consapevolmente condiviso la soluzione adottata dal primo giudice; in caso contrario la sentenza è nulla.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre non solo quando manchi del tutto la motivazione, ma anche quando essa sia solo meramente assertiva, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
  • In sede di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è fondata quando dal testo della sentenza non sia possibile ricostruire il percorso argomentativo che ha condotto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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