Cassazione Penale, Ordinanza n. 04571/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per un reato unificato ex art. 81 cpv. c.p. e art. 651 c.p. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza il tramite di un difensore iscritto nell'albo speciale, deducendo come unico motivo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p. per asserito contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. La censura non era rivolta contro specifici passaggi della sentenza impugnata, ma solo contro la norma processuale che impone la difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità. Ha aggiunto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. è manifestamente infondata, poiché la scelta legislativa di imporre la rappresentanza tecnica in cassazione è ritenuta ragionevole e non lesiva delle facoltà difensive. Ha infine osservato che, comunque, il motivo non era idoneo a incidere su uno specifico punto della sentenza impugnata, ma mirava soltanto a contestare la norma che regola l'ammissibilità del ricorso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo di continuazione contestato nella condanna confermata in appello
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è ammesso il ricorso personale della parte
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale norma modificata dalla l. n. 103 del 2017 in tema di rappresentanza tecnica nelle impugnazioni in cassazione
art. 111, comma 7, Cost.
invocato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
art. 117, comma 1, Cost.
invocato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.
richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. in materia di difesa tecnica nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza determina inammissibilità.
- La previsione legislativa della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa quando sia giustificata dall'elevato livello di qualificazione professionale richiesto.
- Una questione di legittimità costituzionale proposta come unico motivo è utilizzabile solo se tende a rimuovere un punto decisivo della sentenza impugnata; una censura rivolta esclusivamente contro la norma processuale che disciplina l'ammissibilità del ricorso non è idonea a sorreggere l'impugnazione.
- La doglianza costituzionale non può sostituire l'impugnazione della decisione nel merito quando non è diretto ad ottenere, tramite la rimozione della norma denunciata, un effetto corrispondente all'interesse dell'impugnante.
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