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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. pronunciata dal GUP del Tribunale di Milano in relazione a un fatto qualificato come reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili in cassazione solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione non rientra tra tali motivi. Quanto all'art. 129 c.p.p., la Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione specifica sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi per una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita sulla verifica negativa.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Nel patteggiamento i motivi di ricorso per cassazione sono tassativi e non comprendono il vizio di motivazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti.

  • art. 129 c.p.p.

    cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice deve pronunciare proscioglimento immediato solo se dagli atti risultano evidenti cause di non punibilità; altrimenti basta dare atto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica negativa.

  • art. 73, comma IV, d.P.R. 309/1990.

    reato di cui all'art. 73, comma IV d.P.R. 309/90

    Il fatto oggetto del patteggiamento è stato ricondotto alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103

    Ha introdotto la disciplina che limita i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa

    La nuova disciplina si applica alle richieste di patteggiamento e alle impugnazioni proposte dopo la data di entrata in vigore indicata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è deducibile.
  • Nel giudizio di patteggiamento il controllo ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica sul mancato proscioglimento quando dagli atti non emergano concreti elementi per l'applicazione di una causa di non punibilità; è sufficiente anche una presa d'atto implicita dell'avvenuta verifica.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento deduce un motivo non consentito dalla legge, esso è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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