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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39445/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (rieame) che, il 28/04/2025, aveva rigettato la richiesta di riesame contro l'ordinanza del GIP del 03/04/2025 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di Renzo Lo Nigro per i reati indicati (tra cui art. 416-bis e reati estorsivi). Il ricorrente deduceva: 1) nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancanza di autonoma valutazione del giudice (mera trascrizione della informativa della polizia giudiziaria); 2) insufficienza e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (si sarebbe dimostrato dalle intercettazioni che l'indagato non intendeva più partecipare al sodalizio e non avrebbe dato un contributo effettivo al gruppo); 3) errata qualificazione giuridica di talune condotte come estorsione (art. 629) anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la richiesta riguardava un credito legittimo e non un vantaggio illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Sulla questione dell'art. 292 c.p.p. la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autonoma valutazione del giudice non impone la riscrittura integrale delle circostanze contestate: è ammesso il rinvio per relationem alla richiesta del Pubblico Ministero purché dall'ordinanza emerga un giudizio critico autonomo del giudice; nel caso concreto il GIP aveva dato conto, seppur sinteticamente, della propria valutazione. Sul punto relativo ai gravi indizi la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione: non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi al giudice di merito, salvo che sussistano vizi di motivazione evidenti o travisamento della prova; il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la rilevanza delle intercettazioni e gli elementi indiziari che indicavano la continuità di partecipazione del ricorrente al sodalizio (es. percezione di sostegno economico fino ad aprile 2022, partecipazione e interventi in riunioni, gestione/controllo di attività estorsive, ruolo di indirizzo). Quanto alla qualificazione dell'illecito estorsivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Filardo) e condiviso la conclusione del Tribunale secondo cui, anche a fronte di una pretesa avente ad oggetto un credito, il comportamento del ricorrente perseguiva un vantaggio ulteriore e l'affermazione della presenza mafiosa (metodi mafiosi), giustificando la qualificazione come estorsione. In definitiva, tutte le censure sono state ritenute infondate e il provvedimento cautelare confermato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale capo di imputazione; la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario (intercettazioni e attività) fosse idoneo a sostenere la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione al sodalizio mafioso

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata tra le contestazioni; la qualificazione dei ruoli e delle condotte è stata ritenuta corretta dal giudice di merito e non censurabile in Cassazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione applicata ai fatti contestati; la Corte ha ritenuto che, benché intervenuta una richiesta riferibile a un credito, il comportamento perseguiva un vantaggio ulteriore e l'affermazione della presenza mafiosa, giustificando la qualificazione come estorsione

  • art. 628 cod. pen., comma terzo, nn. 1 e 3

    Richiamato come riferimento normativo connesso alle contestazioni estorsive; non censurato nella sentenza

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che l'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice non richiede la riscrittura integrale degli atti investigativi: è ammesso il rinvio per relationem purché dall'ordinanza emerga un giudizio critico autonomo del giudicante

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al vizio di motivazione sui gravi indizi; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari (controllo limitato alla mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla qualificazione giuridica (art. 629 ecc.); la Corte non ha ritenuto sussistente un errore nella qualificazione giuridica operata dal giudice di merito

  • art. 393 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dell'atto del concorrente nel reato; la Corte ha valutato correttamente, secondo la giurisprudenza richiamata, la diversa finalità perseguita dal ricorrente e quindi la sua riconducibilità all'estorsione

Massime di principio

  • L'obbligo di "autonoma valutazione" del giudice cautelare non impone la riscrittura integrale degli atti d'indagine: è legittimo il rinvio per relationem alla richiesta del PM se dall'ordinanza emerge chiaramente il giudizio critico autonomo del giudice
  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si interviene per mancanza, manifesta illogicità o travisamento della prova, non per una diversa valutazione dei fatti o perplessità sulla persuasività degli indizi
  • Le intercettazioni hanno natura probatoria il cui contenuto e portata dimostrativa sono principalmente materia di valutazione del giudice di merito; possono giustificare motivazioni sintetiche quando il loro contenuto sia chiaro ed evidente
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico: se chi agisce per un credito legittimo persegue un vantaggio ulteriore o utilizza metodi mafiosi per affermare una presenza e ottenere benefici aggiuntivi, la fattispecie integra l'estorsione
  • Per contrastare con successo in sede di legittimità una misura cautelare fondata su intercettazioni occorre dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente prospettare un'interpretazione alternativa delle conversazioni
  • Elementi come il mantenimento economico da parte dell'associazione, la partecipazione a riunioni, l'indirizzo o la gestione di attività estorsive e il controllo del territorio sono indicatori rilevanti della perdurante partecipazione a un sodalizio e della sussistenza della gravità indiziaria

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