Cassazione Penale, Ordinanza n. 04716/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per concorso in molteplici reati di falsità materiale. L'unico motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sulla pena, ma la censura è stata ritenuta generica perché non indicava con precisione gli elementi posti a base dell'impugnazione, e comunque consisteva in mere doglianze di fatto, ritenute manifestamente infondate alla luce della motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non consentiva di individuare chiaramente i rilievi mossi; inoltre, ha ritenuto che le doglianze fossero di fatto e comunque manifestamente infondate, perché la Corte territoriale aveva già spiegato adeguatamente le ragioni della decisione e del trattamento sanzionatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione di plurime falsità materiali; il testo non specifica oltre il titolo del reato.
richiamato come norma concorsuale nella contestazione di falsità materiale; il testo non ne approfondisce il contenuto.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
la Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.
la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: una censura generica, che non indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, non consente il controllo del giudice di legittimità e determina l'inammissibilità.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione.
- Quando il giudice di merito ha già esplicitato in modo coerente e logicamente corretto le ragioni della decisione, il ricorso che contesti solo apoditticamente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04585/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04586/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04599/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04612/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04613/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_penale · 5 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04614/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →