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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04716/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per concorso in molteplici reati di falsità materiale. L'unico motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sulla pena, ma la censura è stata ritenuta generica perché non indicava con precisione gli elementi posti a base dell'impugnazione, e comunque consisteva in mere doglianze di fatto, ritenute manifestamente infondate alla luce della motivazione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché non consentiva di individuare chiaramente i rilievi mossi; inoltre, ha ritenuto che le doglianze fossero di fatto e comunque manifestamente infondate, perché la Corte territoriale aveva già spiegato adeguatamente le ragioni della decisione e del trattamento sanzionatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    richiamato come base della contestazione di plurime falsità materiali; il testo non specifica oltre il titolo del reato.

  • art. 482 c.p.

    richiamato come norma concorsuale nella contestazione di falsità materiale; il testo non ne approfondisce il contenuto.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    la Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: una censura generica, che non indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'impugnazione, non consente il controllo del giudice di legittimità e determina l'inammissibilità.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, non integrano un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Quando il giudice di merito ha già esplicitato in modo coerente e logicamente corretto le ragioni della decisione, il ricorso che contesti solo apoditticamente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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