Cassazione Civile, Ordinanza n. 16187/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
Tre parti avevano già proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli, ma quel ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Esse hanno quindi proposto revocazione dell'ordinanza di inammissibilità, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c. Sostenevano che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la procura non speciale, trascurando che nel testo era indicata la nomina dei difensori "nel presente procedimento", che la firma digitale per autentica era successiva alla sentenza impugnata e che la collocazione topografica della procura, in calce al ricorso telematico, dovesse farla ritenere riferita al giudizio di cassazione. Invocavano inoltre il principio delle Sezioni Unite sulla presunzione di congiunzione materiale della procura nella busta telematica. La Corte ha tuttavia rilevato che le doglianze non denunciavano un vero errore di fatto revocatorio, ma miravano a una rivalutazione della procura già compiuta nel precedente provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché il precedente provvedimento non aveva ignorato un fatto decisivo, ma aveva effettuato una valutazione del contenuto della procura, valorizzandone la data anteriore alla sentenza e la non riferibilità al giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti sono state considerate un inammissibile tentativo di riesame del giudizio precedente e, comunque, di questioni già esaminate e decise. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, con distrazione in favore del difensore di una controricorrente, e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiede che la procura alle liti sia speciale per il giudizio di cassazione; una procura non inequivocabilmente riferita all'impugnazione della sentenza non è sufficiente.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale, non in una valutazione giuridica o in un apprezzamento del contenuto degli atti.
nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati la definizione può avvenire in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o defatigatori la condanna ha funzione deterrente e sanzionatoria.
può essere disposto il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in funzione sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, oggettivamente esistente o escluso dagli atti, e non può consistere nella contestazione della valutazione compiuta dal giudice sui medesimi elementi.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame di questioni già decise nel precedente giudizio di legittimità.
- La procura alle liti per il ricorso per cassazione deve risultare specialmente conferita per quel giudizio; se dal testo emerge con evidenza la sua riferibilità soltanto al merito o ad altra fase, essa non vale a fondare validamente l'impugnazione.
- La collocazione materiale della procura o la sua sottoscrizione digitale non bastano, da sole, a superare una chiara non riferibilità del mandato al giudizio di cassazione.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili o defatigatori, la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato assolvono anche una funzione dissuasiva rispetto all'uso meramente dilatorio degli strumenti processuali.
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