Cassazione Penale, Ordinanza n. 37432/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di furto per mancanza di querela, ma aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., rideterminando la pena. Il ricorso era affidato a un unico motivo di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., deducendo la mancata assunzione, sia in primo grado sia in appello, di una prova ritenuta decisiva: una perizia comparativa fisiognomica e antropometrica finalizzata a verificare se la persona ripresa dal sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale fosse effettivamente l'imputato. La doglianza mirava, in sostanza, a contestare l'identificazione dell'autore del fatto e a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello aveva motivato l'identificazione dell'imputato non solo sul riconoscimento operato senza incertezza da un vicebrigadiere dei carabinieri attraverso le immagini di videosorveglianza, ma anche sulla corrispondenza degli effetti personali rinvenuti in possesso dell'imputato il giorno successivo. La censura tendeva quindi a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e non denunciava specifici travisamenti delle risultanze processuali. Inoltre, è stato richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata effettuazione di una perizia non integra motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché la perizia è un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra nel concetto di prova decisiva; il riferimento della norma alle prove decisive riguarda solo le prove a discarico ex art. 495, comma 2, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto della conferma di responsabilità in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma la assume quale titolo di condanna confermata.
La recidiva è stata contestata e ritenuta a carico dell'imputato, con incidenza sul trattamento sanzionatorio.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il vizio è invocabile per mancata assunzione di una prova decisiva, ma non per contestare l'omessa perizia, che non è prova decisiva in senso processuale.
Richiamato per chiarire che il concetto di prova decisiva riguarda le prove a discarico richieste dalle parti, non la perizia.
Non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità comporta la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende secondo il regime delle impugnazioni inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito o di rilettura alternativa delle prove, se non vengono indicati specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La mancata ammissione o effettuazione di una perizia non può essere dedotta come omessa assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia è mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra, di regola, tra le prove decisive in senso tecnico.
- Ai fini del vizio relativo alla mancata assunzione di prova decisiva, la decisività deve riguardare prove a discarico dotate di concreta capacità di incidere sull'esito del giudizio, non richieste istruttorie finalizzate a una differente lettura del materiale già acquisito.
- Quando la motivazione di merito fonda l'identificazione dell'imputato su plurimi elementi convergenti, la censura che ne contesti uno soltanto, senza evidenziare errori logici o travisamenti, è inammissibile in cassazione.
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