Cassazione Penale, Sentenza n. 15449/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento a seguito di remissione di querela. Il Tribunale aveva dato atto che il pubblico ministero aveva riqualificato il fatto ai sensi del primo comma dell'art. 635 cod. pen. (escludendo l'esposizione a pubblica fede) e, riconoscendo la remissione di querela, aveva dichiarato estinto il reato. Il Procuratore Generale deduceva errore di diritto perché, dopo la riforma del d.lgs. n. 7/2016, il danneggiamento semplice è stato depenalizzato e l'esposizione a pubblica fede è diventata elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 635; quel delitto è perseguibile d'ufficio e quindi la remissione di querela non estingue il reato. Inoltre si contestava che la riqualificazione operata dal pubblico ministero non poteva incidere sul regime di procedibilità senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il Tribunale ha commesso errore di diritto perché il danneggiamento semplice è stato depenalizzato dal d.lgs. n. 7/2016 e l'esposizione a pubblica fede è ora elemento essenziale del reato, che è perseguibile d'ufficio; pertanto la remissione di querela non poteva estinguere il reato. La Corte ha inoltre richiamato il principio che la riduzione autonoma del fatto da parte del pubblico ministero non è ammessa senza adeguata motivazione e che la qualificazione della fattispecie è competenza del giudice del merito. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di rinvio, individuato nella Corte di Appello di Catanzaro, tenendo conto della natura del ricorso proposto dal Procuratore Generale (ricorso per saltum) e della giurisprudenza prevalente sulla materia.
Norme richiamate
primo e secondo comma richiamati nel testo
Dopo il d.lgs. n.7/2016 l'esposizione a pubblica fede è divenuta elemento essenziale della fattispecie di danneggiamento rilevante penalmente; il danneggiamento semplice del primo comma è stato depenalizzato
decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016
Ha riformulato la disciplina del reato di danneggiamento depenalizzando il danneggiamento semplice e rendendo alcune circostanze elementi costitutivi di nuove fattispecie; ha reso il delitto di danneggiamento disciplinato dall'art. 635 perseguibile d'ufficio quando ricorrono gli elementi previsti
Regola la competenza del giudice di rinvio in caso di annullamento con rinvio con riferimento al ricorso per cassazione cd. per saltum, prevedendo che gli atti vadano trasmessi al giudice competente per l'appello quando il ricorso sia stato proposto per saltum
Stabilisce i casi in cui il pubblico ministero può proporre appello (es. modificazione del titolo del reato, esclusione di circostanza aggravante ad effetto speciale) e limita l'esercizio dell'appello da parte del Procuratore Generale (solo in caso di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica)
Indica i termini e i soggetti legittimati all'impugnazione; utile per valutare la decorrenza del termine di impugnazione per il Procuratore Generale rispetto al Procuratore della Repubblica
Regola la decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione; indicata per spiegare la diversa decorrenza del termine per il Procuratore Generale
menzionato per le conseguenze processuali
Prevvede le conseguenze processuali dell'inammissibilità dell'impugnazione e le ipotesi in cui l'appello è inammissibile
Regola la celebrazione del nuovo giudizio di merito in caso di annullamento con rinvio; rilevante per decidere quale giudice dovrà celebrare il processo di rinvio
art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di intese o forme di coordinamento tra Procuratore Generale e procuratori della Repubblica del distretto per le determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.7/2016 il danneggiamento è penalmente rilevante solo se ricorrono gli elementi espressamente previsti (es. esposizione a pubblica fede); la remissione di querela non estingue i reati perseguibili d'ufficio
- Il pubblico ministero non può unilateralmente declassare un fatto a ipotesi meno grave quando la riqualificazione incide sul regime di procedibilità senza adeguata motivazione: la qualificazione definitiva è compito del giudice
- Se la sola ragione del proscioglimento è la remissione di querela ma il reato è perseguibile d'ufficio, detta remissione non produce estinzione e la pronuncia è viziata
- La natura dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale (ricorso ordinario o ricorso per saltum) incide sulla individuazione del giudice di rinvio; la giurisprudenza è articolata ma può ritenersi applicabile il rinvio alla Corte di Appello quando il ricorso è qualificabile come per saltum
- Prima di impugnare è importante verificare se sia stata prestata 'acquiescenza' dal Procuratore della Repubblica, perché ciò condiziona la legittimazione del Procuratore Generale ad appellare; tuttavia la prova e l'interpretazione dell'acquiescenza possono variare e vanno valutate caso per caso
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