Cassazione Civile, Ordinanza n. 09208/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario ha agito per ottenere l'accertamento delle somme indebitamente addebitate dalla banca, la ricostruzione del saldo effettivo del rapporto e la condanna alla restituzione dell'importo che riteneva dovuto. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, mentre la Corte d'appello, in parziale riforma, ha rideterminato il saldo finale in senso sfavorevole alla società correntista, ritenendo non provata l'esistenza di un affidamento contrattualmente determinato e applicando la prescrizione alle rimesse anteriori al termine decennale calcolato a ritroso dalla prima diffida ricevuta dalla banca. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio motivazionale per avere la Corte territoriale recepito un diverso criterio di ricalcolo elaborato dal CTU senza che fosse stato originariamente prospettato, con riferimento anche alla natura delle rimesse; 2) violazione di norme sostanziali in tema di nullità, ripetizione d'indebito, prescrizione e disciplina dell'anatocismo, sostenendo che la prescrizione non potesse incidere sul ricalcolo degli interessi non capitalizzati e che non potesse determinarsi una sorta di reviviscenza della decorrenza dalla singola annotazione; 3) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per ultrapetizione, perché in appello la banca non avrebbe richiesto il ricalcolo espungendo il fido; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare accertamenti di fatto e la valutazione del CTU, non sindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato respinto perché infondato: in materia di conto corrente bancario, quando il correntista agisce per la rideterminazione del saldo a seguito dell'eliminazione di addebiti illegittimi, la banca può utilmente eccepire la prescrizione delle rimesse non ripetibili, e il saldo va ricostruito tenendo conto della non ripetibilità di tali versamenti. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché le conclusioni dell'appello della banca risultavano coerenti con la decisione adottata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo ipotetico e comunque privo di autonoma consistenza, anche alla luce dei precedenti richiamati dalla Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di anatocismo, ma la Corte non accoglie la censura perché la prescrizione delle rimesse non ripetibili resta utilizzabile nel ricalcolo del saldo
richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina degli addebiti non dovuti, ma senza esito favorevole
richiamato dalla ricorrente in collegamento alla nullità e agli effetti della stessa, ma la doglianza è stata respinta
richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione di indebito, ma la Corte afferma che la prescrizione incide sulla ripetibilità delle rimesse
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte valorizza la possibilità per la banca di eccepire la non ripetibilità dei versamenti prescritti
richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata respinta
richiamato dalla ricorrente connesso alla disciplina dell'anatocismo bancario
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata dalla ricorrente in tema di capitalizzazione degli interessi bancari
richiamato per la censura di ultrapetizione, respinta perché le conclusioni dell'appello erano coerenti con il decisum
richiamato per la supposta carenza di specificità dei motivi di appello, ma la Corte ha escluso il vizio
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Nel giudizio di rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario, la banca ha un interesse giuridicamente apprezzabile a far valere la prescrizione delle rimesse non ripetibili, anche quando il correntista agisca per eliminare annotazioni illegittime e ricostruire il saldo corretto.
- La nullità di clausole o di addebiti non comporta automaticamente che tutte le rimesse debbano essere considerate ai fini del saldo: occorre distinguere tra poste ripetibili e poste ormai prescritte, che possono essere sottratte dal ricalcolo.
- In sede di legittimità non è deducibile come vizio di motivazione una critica che miri sostanzialmente a contestare l'apprezzamento del fatto e la ricostruzione tecnica operata dal consulente d'ufficio, se la censura richiede una nuova valutazione del merito.
- La doglianza di ultrapetizione richiede di confrontare le conclusioni effettivamente formulate in appello con il contenuto della decisione impugnata; se la decisione si colloca nell'alveo delle richieste del gravame, la censura è infondata.
- Le censure sulle spese processuali sono inammissibili quando sono formulate in modo solo ipotetico o dipendono integralmente dall'accoglimento di altri motivi già disattesi.
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