Cassazione Civile, Ordinanza n. 22425/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dalla procedura concorsuale per far dichiarare inefficace un'operazione del 30.6.2012 con cui una società poi fallita aveva estinto il proprio debito verso la creditrice mediante uno schema di giroconto in compensazione, coinvolgendo un terzo e una cessione di credito. Il Tribunale di Como ha revocato l'atto, qualificandolo come mezzo anormale di pagamento e ritenendo provata la consapevolezza dello stato di insolvenza. La Corte d'appello di Milano ha confermato. In cassazione la società ricorrente ha proposto un solo motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., insistendo sull'inesistenza della scientia decotionis e contestando l'accertamento di merito sull'anormalità del mezzo di pagamento e sugli indizi valorizzati dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non indicava specificamente le norme sostanziali asseritamente violate, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla scientia decotionis e sulle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. Inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché non erano state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della revocabilità dell'atto ritenuto mezzo anormale di pagamento e compiuto nel periodo sospetto, con rilevanza della consapevolezza dello stato di insolvenza del creditore beneficiario.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificava le norme violate e, quanto al n. 5, mirava a una rivalutazione del merito non consentita, oltre a difettare dei requisiti richiesti in caso di doppia conforme.
in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
richiamato solo per la fissazione della trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha giustificato il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e non può risolversi nella mera contestazione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, compresi gli indizi e le presunzioni, poiché tale valutazione spetta al giudice di merito.
- Quando la decisione di primo grado è confermata in appello con motivazione conforme sui fatti decisivi, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due pronunce.
- In tema di revocatoria fallimentare, un pagamento effettuato nel periodo sospetto mediante uno schema anomalo di estinzione del debito può essere assoggettato a revoca se il creditore beneficiario era consapevole dello stato di insolvenza del debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →