Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione forzata intrapresa da un avvocato per il recupero di somme liquidate a titolo di spese di lite in una precedente sentenza del giudice del lavoro. Il giudice di merito, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che l'istituto debitore avesse già pagato, prima della notifica del precetto, le somme dovute in forza del titolo esecutivo, escludendo così il diritto del creditore di procedere a esecuzione coattiva, in particolare per il recupero delle spese successive alla formazione del titolo. Il ricorrente ha proposto sei motivi per cassazione: (1) violazione dell'art. 330 c.p.c. per errata dichiarazione della contumacia e invalidità della notifica dell'appello non eseguita presso il procuratore costituito nel primo grado; (2) violazione dell'art. 101 c.p.c. per la conseguente lesione del contraddittorio; (3) violazione dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 per mancata costituzione telematica dell'istituto; (4) violazione dell'art. 616 c.p.c. per avere il giudizio di merito seguito una riassunzione davanti al giudice di pace anziché essere introdotto davanti al tribunale; (5) violazione dell'art. 480 c.p.c. sulla spettanza delle spese generali; (6) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese in ragione del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha richiamato il principio secondo cui la notificazione dell'appello eseguita alla parte personalmente, anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è nulla ai sensi dell'art. 330 c.p.c.; se il giudice d'appello non ordina la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., l'intero giudizio di appello e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità. Conseguentemente, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Foggia, in persona di altro giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado; la notifica alla parte personalmente è nulla
richiamato dal ricorrente come norma sul contraddittorio, ma non esaminato nel merito perché assorbito
richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione telematica dell'istituto, ma il motivo è stato assorbito
richiamato dal ricorrente sulla corretta introduzione/riassunzione del giudizio di merito in opposizione esecutiva, ma non esaminato per assorbimento
richiamato dal ricorrente sulle spese generali nell'atto di precetto, ma il motivo è rimasto assorbito
richiamato dal ricorrente per la compensazione delle spese in ragione del mutamento giurisprudenziale, ma il motivo è rimasto assorbito
il giudice d'appello, rilevata la nullità della notificazione dell'impugnazione, avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine
una volta cassata la sentenza per nullità della notifica, la riassunzione dinanzi al giudice di rinvio avviene nelle forme previste da questa norma
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di appello alla parte personalmente, quando nel primo grado la controparte era costituita con procuratore, è nulla ai sensi dell'art. 330 c.p.c., poiché la notificazione deve essere eseguita presso il difensore costituito.
- Il giudice di secondo grado, ove rilevi la nullità della notificazione dell'impugnazione, deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; l'omissione di tale attività determina la nullità dell'intero giudizio di appello e della sentenza conclusiva.
- Quando la Cassazione dichiara la nullità della notifica dell'appello e della sentenza di merito, deve pronunciare la cassazione con rinvio ad altro giudice di pari grado, al quale la causa va riassunta nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.; non occorre una nuova notificazione dell'impugnazione se questa è già pervenuta a conoscenza dell'appellato.
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