Cassazione Penale, Sentenza n. 18909/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cola ha chiesto l'applicazione delle pene sostitutive previste dal d.lgs. 150/2022 (art.95 e collegati) davanti al giudice dell'esecuzione. Il GIP ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il procedimento non fosse "pendente in cassazione" alla data di entrata in vigore della riforma e, inoltre, ha ritenuto che i precedenti specifici per stupefacenti impedissero la sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio. La Corte ha interpretato il concetto di "pendenza" ai fini dell'art.95 d.lgs.150/2022 nel senso che la pronuncia della sentenza d'appello antecedente all'entrata in vigore della riforma determina la pendenza del giudizio in cassazione (anche se il ricorso non era ancora stato proposto e le motivazioni depositate successivamente), consentendo così l'attivazione davanti al giudice dell'esecuzione della procedura prevista dall'art.95 entro i termini previsti. Sulla questione dei precedenti il Collegio ha rimandato la valutazione al giudice di merito, che dovrà riesaminare l'istanza alla luce dei criteri nuovi introdotti dalla riforma.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - art.95
Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
La Corte interpreta l'art.95 in senso estensivo: la pronuncia d'appello anteriore all'entrata in vigore determina la "pendenza" del giudizio in cassazione ai fini dell'applicabilità dell'art.95, anche se il ricorso in Cassazione non era stato ancora proposto.
art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs.150/2022)
Introduce criteri di personalizzazione della pena e disciplina le pene sostitutive come misura orientata al recupero dell'imputato; la sua applicazione deve essere valutata alla luce della nuova disciplina.
art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs.150/2022)
Regola la fase in cui il giudice di cognizione, al momento della lettura del dispositivo, avvisa le parti sulla possibile sostituzione della pena e ordina l'istruttoria necessaria prima di pronunciarsi; tale procedura influisce anche sulle valutazioni in esecuzione.
art. 2 cod. pen. (principio della norma più favorevole)
Applicazione del principio della legge più favorevole al reo nel caso di successione di norme nel tempo; la Corte lo applica per estendere i benefici della riforma ai casi in cui il giudizio d'appello si fosse concluso prima dell'entrata in vigore.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Capo III (art.53 e connessi)
Le sanzioni sostitutive storicamente previste sono state considerate dalla giurisprudenza come disposizioni di natura sostanziale (vere e proprie pene); pertanto sono soggette al criterio della norma più favorevole in caso di successione normativa.
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione per le istanze riguardanti l'esecuzione della pena; il procedimento previsto dall'art.95 si svolge davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi di tale articolo.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U e altre pronunce: D'Amato SU 29/10/2009 n.47008; Catalano Sez.5 n.37022, Bianchi Sez.1 n.48579, Spina Sez.3 n.51557; Sez.U n.11397/1995 Siciliano)
La Corte richiama questi precedenti per affermare che la pronuncia della sentenza di grado precedente determina la "pendenza" del grado successivo ai fini delle norme transitorie e che le sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale; tali principi fondano l'interpretazione estensiva dell'art.95.
Massime di principio
- Ai fini dell'art.95 d.lgs.150/2022, la pronuncia della sentenza di appello anteriore all'entrata in vigore della riforma determina la "pendenza" del giudizio in cassazione, anche se il ricorso non è stato ancora proposto o le motivazioni depositate successivamente.
- Il criterio della norma più favorevole (art.2 cod. pen.) si applica alle pene sostitutive considerate di natura sostanziale; pertanto chi si trova in procedimenti conclusi in appello prima della riforma può beneficiare della disciplina più favorevole.
- Il condannato con pena detentiva non superiore a quattro anni può attivare la procedura davanti al giudice dell'esecuzione (art.666 c.p.p.) presentando istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza, secondo quanto previsto dall'art.95.
- La valutazione dei precedenti penali resta rilevante per l'ammissione alle pene sostitutive, ma deve essere riesaminata alla luce delle nuove condizioni soggettive introdotte dalla riforma e motivata dal giudice di merito/di esecuzione.
- Non è ammissibile che fattori cronologici non imputabili alla parte (es. deposito motivazioni o termini per proporre ricorso) precludano l'accesso ai benefici transitori voluti dal legislatore; la disciplina transitoria deve essere interpretata per evitare soluzioni di continuità penalizzanti ingiustificate.
- Proceduralmente, quando il giudice dell'esecuzione riceve l'istanza ex art.95, dovrà seguire le regole istruttorie e di comparizione previste (anche dall'art.545-bis e correlati) prima di decidere sull'applicazione della pena sostitutiva.
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