Cassazione Penale, Sentenza n. 11208/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Del Vivo ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter L. 26 luglio 1975 n.354 e dell'art.16-nonies d.l. 15 gennaio 1991 n.8 in quanto collaboratore di giustizia. Con ricorso per cassazione ha censurato l'ordinanza per motivazione illogica e contraddittoria: il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi favorevoli (età avanzata, sei anni di arresti domiciliari senza violazioni, consolidata collaborazione e valutazioni positive della Procura) e invece avrebbe dato rilievo a elementi irrilevanti o aggravanti (assenza di "sperimentazione in ambiente murario", precedenti molto remoti, carico pendente per omicidio scoperto grazie alla confessione). Con il secondo motivo denuncia il mancato riconoscimento del "ravvedimento", nonostante assenza di rapporti disciplinari e percorso collaborativo impeccabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il corretto canone interpretativo: la normativa sui benefici per i collaboratori non elimina la discrezionalità del giudice di sorveglianza, che deve comunque valutare l'opportunità del beneficio in rapporto alla personalità del richiedente e alla finalità rieducativa, e richiede la verifica del ravvedimento sulla base di elementi specifici oltre la sola collaborazione. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha adottato una motivazione parziale e illogica, ignorando l'evoluzione personale del condannato, le valutazioni positive delle Procure e il fatto che per sei anni Del Vivo era stato sottoposto agli arresti domiciliari senza violazioni; ha oltretutto attribuito valore decisivo alla mancata "sperimentazione in ambiente murario". Per questi vizi la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio privo dei vizi riscontrati.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 47-ter
Norma richiamata come disciplina generale dei benefici penitenziari; la giurisprudenza ritiene non necessario verificare pedissequamente tutte le condizioni ordinarie quando si tratta di collaboratori, ma il giudice deve comunque valutare l'opportunità della concessione in rapporto alla personalità e alla finalità rieducativa.
d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-nonies (commi rilevanti)
Prevede disposizioni specifiche per i collaboratori di giustizia, introducendo deroghe ai requisiti ordinari ma esigendo comunque il requisito del "ravvedimento"; non elimina la discrezionalità del giudice di sorveglianza né la necessità di elementi specifici che dimostrino positivamente il ravvedimento.
Ha inciso sull'art.16-nonies; citata quale fonte normativa che ha configurato il quadro dei benefici per i collaboratori, senza esautorare la valutazione giudiziale sull'emenda.
legge n.32 del 1991 (programma di protezione)
L'appartenenza a un programma di protezione può giustificare deroghe procedurali, ma non autorizza a prescindere dall'accertamento del ravvedimento e dall'analisi della personalità e della pericolosità sociale residua.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.1, varie pronunce)
Costante orientamento secondo cui la collaborazione non basta di per sé: il ravvedimento richiede elementi specifici e la concessione dei benefici va valutata in relazione alla gravità dei reati, al percorso di emenda e agli elementi che indichino un effettivo reinserimento sociale; il parere della Procura nazionale antimafia ha valore importante ma non vincolante.
Massime di principio
- La mera collaborazione con la giustizia non determina automaticamente la concessione dei benefici penitenziari: il giudice deve verificare, anche se con criteri attenuati, la presenza di un ravvedimento dimostrabile con elementi concreti.
- Il giudice di sorveglianza deve valutare l'opportunità del beneficio in relazione alla personalità del richiedente, alla gravità dei reati, al percorso di emenda e agli indicatori di reinserimento sociale (assenza di violazioni, assenza di collegamenti attuali con la criminalità, comportamento intramurario o equivalenti).
- L'assenza di una "sperimentazione in ambiente murario" non può essere trattata come presupposto inderogabile quando esistono evidenze di buona condotta sotto misure equivalenti (es. pluriennali arresti domiciliari senza violazioni).
- Il parere della Procura nazionale antimafia o della Procura distrettuale è rilevante e deve essere considerato dal giudice, pur non essendo vincolante.
- Una motivazione parziale, contraddittoria o che non consideri elementi determinanti può essere annullata dalla Cassazione e il provvedimento rinviato per un nuovo giudizio.
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