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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03092/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società, dichiarata fallita dal tribunale su ricorso di una creditrice munita di decreto ingiuntivo non opposto, ha proposto reclamo in appello senza successo e poi ricorso per cassazione. La controversia nasce dalla procedura prefallimentare e, in particolare, dalla notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione: la ricorrente ha contestato che la notificazione fosse stata validamente eseguita, deducendo che l’ufficiale giudiziario non si era recato all’interno indicato, che la motivazione sul punto fosse illogica e che la corte territoriale avesse richiesto indebitamente querela di falso. Ha inoltre censurato la ritenuta insolvenza, sostenendo che il credito azionato era contestato da un terzo cessionario di ramo d’azienda e che mancavano ulteriori fatti esteriori di insolvenza, anche in ragione della cessione del ramo d’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la notificazione della procedura fallimentare perché, fallita la PEC, l’ufficiale giudiziario si era recato presso la sede legale risultante dal registro delle imprese e aveva attestato l’impossibilità di eseguire la notifica; non erano necessarie ulteriori ricerche né la verifica dell’effettiva operatività presso un diverso luogo. Ha inoltre giudicato irrilevanti le censure sulla motivazione e sulla querela di falso, così come inammissibili le doglianze sull’insolvenza, poiché fondate su circostanze ritenute irrilevanti o generiche rispetto all’inadempimento risultante da decreto ingiuntivo definitivo e alla dismissione dell’attività e dei beni aziendali. Nulla è stato disposto per le spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 l. fall.

    nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione segue una sequenza subordinata: prima PEC, poi notifica personale presso la sede legale, infine deposito in casa comunale se la notifica personale non riesce; non sono richieste ulteriori ricerche dell’ufficiale giudiziario se la notifica presso la sede non può essere eseguita.

  • art. 5 l. fall.

    l’insolvenza è desunta anche dall’inadempimento di un credito consacrato in un decreto ingiuntivo definitivo e dalla dismissione di ogni attività e dei beni aziendali; la contestazione proveniente da terzi o fatti successivi non escludono di per sé la dichiarazione di fallimento.

  • art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959

    richiamato per la notificazione personale a cura dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa.

  • art. 16 d.l. n. 185/2008

    l’imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l’obbligo di dotarsi di PEC attiva e funzionante, quale indirizzo pubblico informatico.

  • L. n. 2/2009

    richiamata quale norma di conversione dell’obbligo di reperibilità via PEC per l’imprenditore.

  • L. n. 35/2012

    richiamata quale modifica dell’obbligo di mantenere operativo l’indirizzo PEC.

  • d.l. n. 179/2012

    art. 17, comma 1, lett. a)

    ha novellato l’art. 15 l. fall. introducendo il sistema di notificazione semplificata e progressivamente subordinata.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la notificazione del ricorso e del decreto segue un modello legale semplificato e graduato: l’insuccesso della PEC consente il passaggio alla notifica personale presso la sede legale e, se questa non è eseguibile, al deposito in casa comunale.
  • Se l’ufficiale giudiziario si è recato presso la sede legale risultante dal registro delle imprese e ha attestato l’impossibilità di eseguire la notificazione, non occorre svolgere ulteriori ricerche per verificare l’irreperibilità del destinatario.
  • Ai fini della notificazione prefallimentare rileva la sede legale iscritta nel registro delle imprese, non la diversa sede operativa o effettiva eventualmente allegata dalla parte.
  • L’imprenditore iscritto al registro delle imprese ha l’obbligo di mantenere attivo e funzionante l’indirizzo PEC; la mancata reperibilità presso tale canale può essere valorizzata in chiave di negligenza della parte.
  • La prova dell’insolvenza può essere tratta dall’inadempimento di un credito certo e definitivo e da elementi esteriori come la dismissione dell’attività e dei beni aziendali; censure fondate su profili estranei o generici non sono idonee a scalfire tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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