Cassazione Penale, Ordinanza n. 22762/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente spiegata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto generica e aspecifica, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata e priva di una puntuale correlazione tra le ragioni della decisione e i rilievi difensivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse formulata in modo generico e non specifico, senza confutare la motivazione della sentenza d'appello, considerata satisfattiva e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità per colpa del ricorrente comporta tali effetti.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma prende atto della condanna per tale reato.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
l'inammissibilità del ricorso, quando riconducibile a colpa del ricorrente, giustifica la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non mette in relazione le censure con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- La doglianza che si limita ad affermare un vizio di motivazione senza confrontarsi con la motivazione concreta della decisione non supera il vaglio di specificità richiesto in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa imputabile al ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere articolata in modo puntuale e correlato ai criteri e alle ragioni esposti dal giudice di merito; altrimenti è priva di specificità.
Come è indicizzato
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