Cassazione Penale, Sentenza n. 25536/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione. La difesa sosteneva che il denaro sequestrato dovesse essere considerato provento dei reati presupposto (reati fiscali, usura, corruzione, estorsione) e non di ricettazione, invocando l'applicabilità della clausola di riserva del comma primo dell'art. 648 c.p.; contestava inoltre la motivazione del Tribunale del riesame che aveva escluso tale collegamento valorizzando uno "scarto temporale" tra la commissione dei reati presunti e il rinvenimento delle somme. Infine la difesa censurava l'adeguatezza e l'attualità della misura cautelare, sostenendo che non fossero state esaminate adeguatamente esigenze cautelari alternative e la concreta possibilità di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato lo scarto temporale tra i fatti contestati (reati presunti fino al dicembre 2020) e il rinvenimento del denaro, rendendo non pacifica la derivazione delle somme dai reati diversi dalla ricettazione. Ha inoltre confermato la valutazione del pericolo di reiterazione criminosa, richiamando i numerosi precedenti dell'indagato come fondamento della scelta della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento non ha determinato la rimessione in libertà dell'indagato e si è disposta l'esecuzione degli adempimenti di competenza.
Norme richiamate
Si è discusso della clausola di riserva del comma primo (applicabile quando il provento è riconducibile a specifici delitti), ma i giudici di merito hanno ritenuto che lo "scarto temporale" rendesse non pacifica l'attribuzione del denaro ai reati fiscali dedotti; in sostanza la Corte ha ritenuto corretta la disamina che ha escluso la certezza della provenienza dai reati presupposto
Richiamato in ordine alla contestazione relativa ai reati tributari (indicati nella ricostruzione temporale fino al dicembre 2020) per determinare il quadro cronologico dei fatti rilevanti ai fini della valutazione della provenienza del denaro
art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione; la Corte ha condiviso l'uso dei precedenti dell'indagato come elemento utile alla configurazione di tale esigenza cautelare
Richiamato nella giurisprudenza citata: i precedenti penali rilevano anche ai fini della valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'indagato, non solo per la determinazione della pena
Fondamento normativo della condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali all'ordinanza, considerato che la decisione di inammissibilità non ha comportato la rimessione in libertà dell'indagato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.3, sent. n. 24123 del 21/07/2016, Giliberti)
ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato.
Principio richiamato dalla Corte per motivare la valutazione del pericolo di reiterazione sulla base dei precedenti dell'indagato
Massime di principio
- Il controllo di legittimità in Cassazione sulle misure cautelari che censurano la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è limitato: si esamina la congruenza e l'adeguatezza della motivazione, non si riesamina liberamente il fatto.
- Uno "scarto temporale" tra i reati presunti e il rinvenimento di beni o denaro può indebolire l'affermazione che tali somme provengano da quei reati, se non esistono elementi concreti che attestino la continuativa occultazione o il nesso diretto.
- Per dimostrare che somme sequestrate siano provento di specifici reati presupposto occorre fornire elementi probatori che colleghino temporalmente e causalmente l'origine del denaro ai singoli fatti contestati; l'asserzione generica non basta.
- I precedenti penali dell'indagato, se numerosi, costituiscono elemento rilevante per la valutazione del pericolo di reiterazione e possono giustificare misure cautelari afflittive quando il giudice ritenga fondata la possibilità di nuovi reati.
- In cassazione chi impugna deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nell'atto impugnato: motivi generici o che non rispondono alle considerazioni del giudice di merito sono facilmente dichiarati inammissibili.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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