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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00991/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona che aveva rigettato l'istanza contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (€ 576.560,89) ritenuto profitto dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta (art. 110 c.p. e art. 2 d.lgs. 74/2000) per gli anni 2017-2018. Le censure principali: (i) incompetenza territoriale del G.I.P. di Savona, sostenendo che per connessione teleologica la competenza dovesse appartenere al Tribunale di Milano in quanto primo reato (emissione di fatture) sarebbe stato consumato nella sede legale della ditta emittente; (ii) mancata applicazione dell'art. 2639 c.c. e inesistenza dei presupposti per qualificare la ricorrente come amministratrice di fatto della societa' Buonaffare S.r.l., nonché insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza di prova di un profitto personale. Inoltre si lamentava violazione degli artt. 125, co.3 c.p.p. e 111 Cost. per aver richiamato atti non conosciuti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati o non consentiti. Sulla competenza territoriale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata: per reati con connessione teleologica la competenza spetta al giudice del luogo del primo reato, ma nel caso delle fatture per operazioni inesistenti il luogo di emissione deve essere individuato su base di elementi oggettivi idonei a fondare una ragionevole certezza; la sola sede legale di una ditta fittizia non è decisiva se dalle indagini emerge l'inesistenza di struttura aziendale (cd. "evasore totale"). Pertanto il Tribunale di Savona ha correttamente ritenuto determinante il luogo di accertamento. Quanto alla qualificazione di amministratrice di fatto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato con riferimenti a molteplici indizi gravi, precisi e concordanti (deleghe bancarie, rapporti con fornitori, interventi sui contratti di locazione, trasferimento d'azienda), e che la ricorrente non abbia indicato vizi di motivazione tali da integrare una violazione di legge sindacabile in cassazione. La Corte ha altresì escluso la possibilità di dedurre in cassazione censure nuove non proposte nel riesame (es. mancanza di prova del profitto personale). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte ricorda che il reato è istantaneo e si consuma al momento dell'emissione dell'ultima fattura, ma per individuare il luogo di consumazione ai fini di competenza occorrono elementi oggettivi che diano ragionevole certezza; la sola sede legale non è decisiva se l'emittente è fittizio.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riferimento normativo ai reati fiscali contestati (dichiarazione fraudolenta/altre fattispecie collegate). Usato nel quadro della connessione teleologica tra reati.

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    Criterio residuale per la competenza: se non è possibile individuare il luogo di consumazione si applica la competenza del luogo di accertamento del reato. La Corte ha condiviso l'uso di questo criterio quando l'emittente risulta privo di struttura effettiva.

  • art. 13, comma 2 e comma 3 d.lgs. 74/2000

    Richiamati per distinguere il diverso trattamento normativo del 'domicilio fiscale' rispetto alla disciplina della fatturazione fittizia: l'assenza di richiamo alla sede dell'azienda nella disciplina del reato di cui all'art. 8 argomenta contro l'automatica individuazione del luogo di emissione nella sede legale.

  • art. 8 c.p.p.

    Norma procedurale tra quelle richiamate dalla difesa in tema di competenza; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione giurisprudenziale applicata dal Tribunale del riesame.

  • art. 16 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nella contestazione della competenza territoriale; la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 125 c.p.p.

    co. 3 citato dalla difesa

    Richiamato in relazione al diritto della difesa a conoscere gli atti. La Corte ha rilevato che il richiamo a pareri o provvedimenti non conoscibili incidentalmente non ha influito sul decisum in modo tale da integrare violazione dei diritti di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in tema di garanzie processuali: la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa a motivazione per relationem ad atti ignoti.

  • art. 2639 c.c.

    Norma sul concetto di amministratore di fatto. La Corte ha confermato che per qualificare tale ruolo sono richiesti elementi concreti e persistenti di gestione; nel caso il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti numerosi indizi.

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del controllo di legittimità sulle misure cautelari reali: la cassazione può sindacare solo vizi di legge, non una rinnovata valutazione del compendio indiziario; tuttavia possono essere esaminati vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di comminare ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Norma che consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare la somma di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La competenza per territorio, in ipotesi di reati con connessione teleologica, è determinata dal luogo del primo reato, ma per il reato di emissione di fatture inesistenti il luogo di emissione va individuato con elementi oggettivi: la sola sede legale dell'emittente non è automatica indicazione del luogo di consumazione se l'emittente risulta fittizio o privo di struttura.
  • Se dalle indagini emerge che la societa' emittente è 'evasore totale' (assenza di sede effettiva, personale, mezzi), è corretta l'applicazione del criterio del luogo di accertamento (art. 18 d.lgs. 74/2000) per determinare la competenza.
  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori (es. deleghe bancarie, trattative con fornitori, interventi contrattuali, trasferimenti d'azienda).
  • In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione degli indizi fatta in sede di merito salvo che sussistano vizi di legge o una motivazione talmente carente da essere inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione proporre per la prima volta censure che non erano state sollevate nel giudizio di riesame; i nuovi motivi relativi al decreto non possono essere dedotti se non precedentemente allegati.
  • Richiami a documenti o pareri non prodotti alla difesa non integrano automaticamente violazione del diritto di difesa se l'atto impugnato espone motivazione congrua basata sulle risultanze investigative conoscibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e di ammende (art. 616 c.p.p.), anche aumentate ai sensi della normativa delegata (L. 103/2017).

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