Cassazione Penale, Ordinanza n. 33331/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione aggravato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., sostenendo che essa fosse stata erroneamente desunta dal solo fatto che il furto era avvenuto in orario notturno. La censura non si confrontava, secondo la Corte, con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato non solo la notte, ma anche la concreta incapacità di difesa degli occupanti, addormentati al momento del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analisi della decisione impugnata e di specifici riferimenti alle ragioni giuridiche della doglianza. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sulla circostanza aggravante della minorata difesa, conforme al principio secondo cui il fatto commesso in tempo di notte può integrare l'aggravante purché la difesa pubblica o privata risulti concretamente ostacolata e non vi siano circostanze idonee a neutralizzare tale effetto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il delitto contestato, confermato nei gradi di merito, consistente nel furto in abitazione o con strappo; la decisione di legittimità non ne rivede il merito ma interviene solo sull'aggravante contestata.
l'aggravante della minorata difesa è integrabile anche dal solo tempo di notte, ma solo se in concreto la pubblica o privata difesa risulti ostacolata e non vi siano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare l'effetto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584
richiamata per il principio sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, che deve contenere una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellì, Rv. 268822
richiamata, pur riferita ai motivi di appello, quale parametro applicabile anche al ricorso per cassazione quanto alla necessità di specificità e confronto con la motivazione contestata.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095
afferma che la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare l'aggravante della minorata difesa, anche da sola, purché la difesa pubblica o privata sia stata concretamente ostacolata e non vi siano circostanze neutralizzanti.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per non applicare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve contenere una critica specifica e analitica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni decisorie; non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese in appello.
- La circostanza aggravante della minorata difesa può essere integrata dal fatto che il reato sia commesso di notte, ma occorre verificare in concreto che la pubblica o privata difesa sia stata effettivamente ostacolata e che non sussistano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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