Cassazione Civile, Ordinanza n. 26235/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa della società in applicazione degli studi di settore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Amministrazione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva rigettato. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/apodittica, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR si era limitata a riportare le difese e i principi generali in tema di studi di settore, senza però spiegare perché i motivi di gravame non fossero idonei a riformare la decisione di primo grado. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione della sentenza regionale è stata giudicata apparente, perché formalmente esistente ma priva dell'indicazione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, avendo la CTR di fatto ignorato l'esame critico dei motivi di appello e motivato in modo sostanzialmente solo per relationem alla sentenza di primo grado. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione della nullità della sentenza per error in procedendo è ammissibile quando il vizio di motivazione integra una violazione di legge processuale rilevabile dal testo della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza determina nullità.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il provvedimento deve essere motivato in modo da rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza che, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere le ragioni della decisione perché priva dell'esposizione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente è equiparata alla motivazione perplessa o incomprensibile; in tali casi il vizio, se desumibile dal solo testo della sentenza, integra un error in procedendo che comporta la cassazione.
- Non è sufficiente, per assolvere l'obbligo motivazionale, richiamare le difese di parte o i principi astratti della materia: il giudice d'appello deve dare conto specificamente dell'esame dei motivi di gravame e delle ragioni per cui essi sono respinti.
- La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è inidonea quando non risulti un autonomo e critico vaglio dei motivi di appello.
Come è indicizzato
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