Cassazione Penale, Sentenza n. 41505/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizio procedurale legato alla declaratoria di assenza (contumacia): sostiene di non aver mai avuto conoscenza del procedimento e che la notifica degli atti, ivi compresa la vocatio in iudicium, non è mai stata effettivamente portata a sua conoscenza. Denuncia inoltre vizio di motivazione nella valutazione della responsabilità e nella determinazione della pena, ma il motivo decisivo riguarda l'assenza di effettiva conoscenza dovuta all'inidoneità della notifica presso il domicilio eletto (e alla consegna al difensore d'ufficio privo di rapporto effettivo col ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ricondotto la questione ai principi stabiliti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui la sentenza Innaro), affermando che la presunzione di conoscenza è relativa e sì richiede la verifica dell'effettiva instaurazione del rapporto tra imputato e difensore domiciliatario o altri elementi idonei a provare la conoscenza. La notifica al difensore d'ufficio, in assenza di prova del rapporto o di consegna personale della vocatio in iudicium, è risultata in concreto inidonea a garantire l'effettiva conoscenza e pertanto la declaratoria di assenza e gli atti successivi sono nulli; conseguentemente la sentenza è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Introduce la presunzione relativa di conoscenza del procedimento in specifiche situazioni e impone all'imputato, consapevole della pendenza, l'onere di diligenza di informarsi; la Corte l'ha interpretata come presunzione vinta da prova contraria e non assoluta.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la consegna al difensore domiciliatario; la Corte ha ritenuto che tale forma, se usata nei confronti del difensore d'ufficio senza rapporto effettivo col cliente, sia in concreto inidonea a garantire la conoscenza da parte dell'imputato.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Disciplina il rifiuto del difensore di assumere la qualità di domiciliatario; la giurisprudenza richiede che, in caso di rifiuto, le notifiche seguano le forme ordinarie (artt. 157/159) e non la consegna ex art. 161, comma 4.
art. 157 e art. 159 cod. proc. pen.
Prevedono le forme ordinarie di notifica; la Corte ricorda che, ove il domicilio eletto sia inidoneo o il difensore non riceva, vanno adottate queste forme per assicurare la reale conoscenza.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamato come principio collegato: la necessità della certezza della conoscenza per procedere in assenza, con possibilità di notifica personale a cura della polizia giudiziaria quando il giudice non abbia raggiunto tale certezza.
art. 110, 628, 585 c.p., art. 4 L. 140/1975, art. 61 n.2 c.p.
Norme penali sostanziali che in primo e secondo grado erano state utilizzate per l'imputazione e la determinazione della pena; la Cassazione non ha ritenuto necessario esaminarne il merito per l'annullamento procedurale deciso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; citato nella relazione ma non decisivo rispetto all'annullamento.
Massime di principio
- La presunzione di conoscenza del procedimento prevista dall'art. 420-bis cod. proc. pen. è relativa: l'imputato può fornire prova contraria e dimostrare la mancata effettiva conoscenza della vocatio in iudicium.
- L'effettiva conoscenza deve riferirsi all'accusa contenuta in un atto formale di "vocatio in iudicium": la mera conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini non è sufficiente.
- L'elezione di domicilio presso un difensore (anche d'ufficio) non garantisce automaticamente la conoscenza dell'imputato; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza.
- La notifica del decreto di citazione presso il difensore domiciliatario è invalida se non sussistono prove del rapporto effettivo o se il difensore ha rifiutato la veste di domiciliatario: in tal caso vanno seguite le forme ordinarie di notifica (artt. 157/159) o la notifica personale ove necessario.
- La nullità della declaratoria di assenza e degli atti conseguenti è deducibile in ogni stato e grado del procedimento quando sia dimostrata la mancata conoscenza effettiva; in tali casi la sentenza può essere annullata senza rinvio.
- Per evitare il rischio di nullità, l'imputato che si trovi in situazione di precarietà di domicilio (soprattutto stranieri) dovrebbe indicare un domicilio serio e mantenere contatti con il difensore; d'altro canto, il giudice deve accertare concretamente la conoscenza prima di procedere in contumacia.
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